IL SOLE 24 ORE
Processo penale/2. Il legittimo impedimento del legale impone al giudice di rimandare l’udienza
Abbreviato, senza difesa l’appello si rinvia
Roma. Il giudice deve rinviare l’udienza nel rito abbreviato in appello se il difensore ha un legittimo impedimento. La Cassazione (sentenza 35576) accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale l’imputato era stato condannato per omesso versamento all’Inps e contro l’ordinanza con la quale era stata respinta l’istanza di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del difensore.
Secondo la Corte di merito, il legittimo impedimento del legale era del tutto irrilevante perché nel rito abbreviato in appello, contraddistinto da speditezza e concentrazione, la partecipazione del pubblico ministero e del difensore è necessaria. L’eventuale impedimento dell’avvocato dunque, anche se reale e “provato” non costituisce dunque motivo di rinvio, a meno che non si debba procedere a rinnovare il dibattimento. La tesi sostenuta dalla Corte d’appello è supportata dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale al procedimento camerale del giudizio abbreviato in appello non si applica l’articolo 420-ter, comma 5 del codice di rito, che impone lo slittamento in caso di impedimento del difensore, perché la presenza delle parti è facoltativa. Solo per l’imputato è espressamente contemplato il rinvio per legittimo impedimento (articolo 599, comma 2 del Codice di procedura penale) nel caso abbia manifestato la volontà di partecipare all’udienza.
Il contraddittorio è assicurato, quanto al difensore, dalla notifica di fissazione dell’udienza: la nullità del procedimento scatta dunque solo per difetto di notifica.
La Terza sezione penale della Cassazione prende però le distanze da un principio che aveva trovato anche l’avallo delle Sezioni unite. I giudici ricordano che proprio l’articolo 420, comma 1, del Codice penale, prevede la partecipazione necessaria del difensore all’udienza preliminare, pur avendo questa natura camerale. Una disposizione che va estesa per «identità di ratio» anche al procedimento camerale d’appello.
La conclusione non è ostacolata dalla norma secondo la quale il difensore é sentito solo se compare (articolo 127, comma 3 del codice di rito, richiamato dall’articolo 599, comma 1). La diposizione lascia, infatti, al legale la scelta della strategia difensiva: ma se questo opta per la presenza la sua decisione non può essere condizionata da cause di forza maggiore. Né le esigenze di snellezza e celerità del rito camerale possono prevalere su «fondamentali istanze di garanzia dell’imputato» qualunque sia il modulo processuale adottato.
Il diritto di difesa non può mai fare un passo indietro e ancora meno può essere sacrificato quando il giudizio si trova in una fase in cui si discute della fondatezza dell’imputazione sia in primo grado sia in appello. Il contraddittorio resta fondamentale e non si può sostenere che questo non sia violato se non si prende in considerazione l’impossibilità del difensore a comparire. La violazione comporta l’annullamento con rinvio della sentenza. Nel caso esaminato non serve, perché il reato è prescritto. Patrizia Maciocchi