ITALIA OGGI
La sentenza della Corte di cassazione sui requisiti per l’iscrizione all’albo ordinario
Abogados, tre anni di attesa
Niente prova attitudinale dopo 36 mesi di attività in Italia
Strada in salita per chi gli avvocati spagnoli. L’abogado, infatti, può esser dispensato dalla prova attitudinale per l’iscrizione nell’Albo ordinario solo dopo aver esercitato per tre anni in Italia con il titolo ottenuto in Spagna e cioè, con il titolo professionale di origine e non con quello di avvocato.
A chiarirlo, le Sezioni unite civili della Suprema corte di cassazione che, con la sentenza n. 5073 del 15 marzo 2016, hanno respinto il ricorso di un abogado veneziano. Nel dettaglio, i giudici di Piazza Cavour hanno dato torto a un professionista che aveva conseguito il titolo di avvocati in Spagna e che, in Italia, aveva sempre esercitato come avvocato e non come abogado. Un comportamento che, di fatto, gli impedisce evitare la prova attitudinale prevista. La Cassazione chiarisce, infatti, che l’avvocato che abbia acquisito la qualifica professionale in altro stato membro dell’Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale prevista all’art. 8 del dlgs 115/1992 se, nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 12 dlgs 96/2001 (di attuazione della direttiva 98/5/CE), abbia esercitato in Italia in modo effettivo e regolare l’attività con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati. Tale presupposto non risulta integrato quando l’avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con il titolo professionale di origine. Di diverso avviso, però, la Procura generale del Palazzaccio che aveva invece chiesto che il ricorso del professionista fosse accolto.
Una questione senza fine. La questione degli abogados ha suscitato fin dal suo esordio molte polemiche fra giuristi e professionisti. Anche se sono sempre più numerosi i giovani laureati che scelgono la strada spagnola per conseguire il titolo. È di qualche giorno fa la sentenza n.4252/2016 con cui la Suprema corte di Cassazione ha sancito che il Consiglio nazionale forense può negare la sezione speciale solo all’abogado che abusa del diritto e non al mero pregiudicato. Secondo gli Ermellini, quindi, al cittadino italiano già condannato per falso, divenuto abogado in Spagna, il Consiglio dell’Ordine e in seguito il Cnf non possono per ciò solo precludere l’ingresso nella sezione speciale degli avvocati stabiliti: l’unica condotta che può, infatti, giustificare il diniego è l’abuso del diritto, come succede ad esempio quando qualcuno che è stato cancellato in Italia da un Consiglio dell’ordine e tenti via Madrid o Barcellona di tornare a indossare la toga in Italia. E ciò perché la direttiva europea 5/98/Ce, recepita con il dlgs n.96/2001, serve a facilitare l’esercizio della professione forense in Italia a chi ha acquisito il titolo in un altro Stato Ue e i controlli possono dunque riguardare solo il titolo dall’autorità di provenienza, mentre la verifica del requisito di «condotta irreprensibile» previsto dalla riforma forense potrà avvenire soltanto dopo tre anni quando l’interessato dovesse chiedere l’iscrizione all’albo degli avvocati vero e proprio. Ma non è tutto. A luglio del 2015, con la sentenza n. 15694, la Corte di Cassazione chiarì la nozione di abuso del diritto. «Così appare connotata», scrissero in quel contesto i giudici di Piazza Cavour, «la condotta del legale italiano che iscritto all’Ordine degli abogados di una città spagnola si iscrive all’albo degli avvocati stabiliti presso un Coa italiano», salvo poi scoprire che è già stato cancellato da un altro Consiglio territoriale italiano dopo una sentenza disciplinare e che, soprattutto, ha precedenti penali. Debora Alberici www.cassazione.net