IL SOLE 24 ORE
Accertamento. Le contestazioni precedenti rispetto alla dichiarazione di fallimento
Al curatore va notificato l’atto impositivo
Gli atti impositivi precedenti la dichiarazione di fallimento devono essere notificati anche al curatore fallimentare per metterlo nelle condizioni di esercitare le azioni di tutela in favore della massa dei creditori. Lo ha precisa la Cassazione con la sentenza 18002/2016 depositata ieri.
La controversia
La Ctr Veneto ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata annullata la cartella di pagamento notificata ad un curatore fallimentare senza allegare gli atti impositivi presupposti (relativi agli anni 1999-2001) e notificati solo al contribuente in bonis, dichiarato fallito in pendenza del loro termine di impugnazione. Il giudice di appello ha altresì respinto l’eccezione di definitività degli avvisi di accertamento, per mancata impugnazione. L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e la Corte lo ha respinto.
La decisione
I giudici di legittimità hanno richiamato i principi fondamentali che disciplinano il diritto fallimentare e le peculiarità che ne derivano in materia di accertamento e riscossione dei crediti fiscali. In particolare, hanno ritenuto che, in materia fallimentare, non si registra alcuna automaticità del “subentro” del curatore nei rapporti pendenti rispetto ai quali la legge risulta informata all’obiettivo della massima tutela degli interessi dei creditori, affidando al curatore la valutazione a agli altri organi fallimentari l’autorizzazione circa il subentro negli stessi. In materia tributaria, poi, la Cassazione ha ribadito che, nell’ipotesi notifica dell’atto al contribuente per insorgenza del presupposto impositivo prima della dichiarazione di fallimento o nel periodo di imposta nel quale è intervenuta tale dichiarazione, deve comunque procedersi ad una separata notifica nei confronti del curatore, una volta aperta la procedura, con il solo limite preclusivo della definitività dell’atto impositivo intervenuta medio tempore. L’ulteriore notifica al curatore, infatti, ha la funzione di manifestare l’intenzione dell’Amministrazione di procedere (anche) all’insinuazione al passivo del credito vantato, per ottenerne soddisfazione in sede concorsuale, e la sua mancanza comporta l’inefficacia dell’atto impositivo nell’ambito della procedura fallimentare (Cassazione, 9943 e 25689 del 2015). Nella fattispecie esaminata, la Corte, valorizzando la peculiarità della vicenda concorsuale e sceverando la natura degli interessi sottesi alla notificazione dell’atto impositivo nei confronti del contribuente e del curatore (personale e privatistica nel primo caso; collettiva e pubblicistica nel secondo), ha escluso l’operatività di un subentro automatico del curatore al fallito. Con due conseguenze:
la notifica dell’avviso di accertamento al contribuente in bonis non era idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore subentrato nel frattempo; l’intervenuta definitività dell’atto non era opponibile alla massa dei creditori, essendo necessario che il curatore, tramite la notifica a lui indirizzata, fosse messo direttamente in condizione di esercitare le azioni a tutela della massa dei creditori. Romina Morrone