CASSAZIONE: Al giudice la verifica sul ritardo (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione/1. L’esclusione delle penalità per l’istanza di adesione
Al giudice la verifica sul ritardo

Sab. 18 – Il giudice può verificare la sussistenza dei requisiti per la non irrogazione delle sanzioni al contribuente se il difensore presenta colpevolmente in ritardo l’istanza di adesione. A fornire questa interpretazione è l’ordinanza 12620/2016 della Cassazione depositata ieri.
Un contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento riferita ad un avviso di accertamento divenuto definitivo perché non impugnato. Ha presentato ricorso contro la pretesa, evidenziando che la responsabilità della mancata impugnazione dell’atto era da imputarsi al professionista incaricato, poiché aveva tardivamente presentato l’istanza di adesione. Per tale ragione, peraltro, lo ha denunciato penalmente. Nel ricorso ha eccepito così anche le possibili nullità dell’avviso prodromico alla cartella.
Entrambi i gradi di merito hanno respinto il gravame e in particolare il collegio di appello ha rilevato che le doglianze sulla possibile responsabilità del professionista, potevano essere sollevate solo con l’impugnazione dell’avviso di accertamento e non della cartella di pagamento.
Il contribuente ha presentato così ricorso per Cassazione lamentando innanzitutto che la tardività commessa dal professionista era emersa solo dopo la definitività dell’accertamento, con la conseguenza che gli era stata impedita ogni possibile difesa. Inoltre, in ogni caso, la Ctr non si era pronunciata sulla richiesta di annullamento delle sanzioni.
In proposito, la norma (articolo 6 Dlgs 472/1997) prevede che il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria addebitabile esclusivamente a terzi.
Confermando sul punto la decisione, la Cassazione ha affermato che tale norma non riguarda la possibilità di impugnare nel merito la cartella di pagamento conseguente ad un avviso di accertamento regolarmente notificato, ma concerne l’eventuale esclusione degli interessi e delle sanzioni.
La Suprema corte ha ritenuto fondata, infatti, solo la doglianza sull’omessa pronuncia del giudice di appello in tema di applicabilità delle sanzioni, rilevando che nella specie occorreva un esame della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per escluderle.
Sebbene la decisione non ne faccia esplicito richiamo, data la questione sottoposta (definitività dell’accertamento per la tardiva presentazione dell’istanza di adesione per colpa del professionista) è verosimile che anche simili ipotesi potrebbero astrattamente escludere le sanzioni. Laura Ambrosi

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