CASSAZIONE: All’abogado non è richiesta la condotta illibata (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Inserimento nella sezione speciale
All’abogado non è richiesta la condotta illibata

Lun.21 – Per l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati comunitari non è richiesto il requisito della condotta illibata e specchiatissima, prescritta dall’ordinamento forense (condotta irreprensibile ai sensi della legge n. 247 del 2012). Lo hanno ribadito i giudici delle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 4252 dello scorso 4 marzo. Già le Sezioni unite hanno avuto modo di evidenziare che l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati comunitari stabiliti è, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della direttiva 98/5/Ce e dell’art. 6, comma 2, del dlgs n. 96 del 2001, subordinata alla sola condizione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro. Nella sentenza in commento gli Ermellini hanno ricordato che il decreto legislativo n. 96 del 2001 ha dato attuazione alla direttiva 98/5/Ce, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. Pertanto la direttiva andava a prevedere un procedimento di «stabilimento/integrazione», avvalendosi del quale il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l’iscrizione nella Sezione speciale dell’Albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d’origine (ad es., quello, spagnolo, di «abogado») e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d’intesa con un legale iscritto nell’Albo italiano), può chiedere di essere «integrato» con il titolo di avvocato italiano e l’iscrizione all’Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell’Ordine effettività e regolarità dell’attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito. Infatti, hanno osservato i giudici di piazza Cavour, che l’art. 12, comma 3, del dlgs n. 96 del 2001 prevede che la verifica degli altri requisiti previsti dalla legislazione nazionale per l’iscrizione all’albo degli avvocati debba essere effettuata, con riguardo agli avvocati iscritti alla sezione speciale degli avvocati stabiliti, «solo nel momento in cui questi chiedano l’iscrizione all’albo degli avvocati, come è loro consentito fare dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in altro Stato membro. Solo nel momento in cui il richiedente intenda abbandonare la qualifica acquisita in altro Stato membro per conseguire il titolo professionale previsto dalla legislazione italiana, sorge, dunque, l’obbligo, per il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di verificare la sussistenza di tutti gli altri requisiti di iscrizione, ivi compresi quelli di onorabilità».

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