CASSAZIONE: All’Appello ampi poteri di «ribaltamento» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Processo. Se fu scelto il rito abbreviato la Corte, per condannare, non è obbligata ad assumere la prova oralmente
All’Appello ampi poteri di «ribaltamento»

Milano. Il giudice d’appello può ribaltare la sentenza di assoluzione di primo grado senza obbligo di rinnovazione del dibattimento, a condizione che l’imputato avesse scelto in origine il rito abbreviato non condizionato.
Con una lunga motivazione, la Terza sezione penale (sentenza 43242 /16, depositata ieri) completa – solo apparentemente in contraddizione – la decisione del 6 luglio scorso delle Sezioni Unite (27620) sui poteri di riforma dell’appello. Il caso analizzato riguarda un processo per violenza sessuale sulla figlia minorenne dell’imputato, genitore che venne assolto davanti al Gup sulla base della valutazione – tra gli altri elementi – della testimonianza delle bimba, assunta nelle forme dell’incidente probatorio. Nel 2015, quattro anni dopo l’assoluzione, la Corte d’appello di Roma aveva ribaltato il verdetto, condannando l’uomo all’esito di una rivalutazione cartolare del fascicolo del Gup. Secondo il ricorrente, il giudice d’appello in tal modo aveva violato l’obbligo di (adeguata) motivazione, superando il «ragionevole dubbio» semplicemente riapprezzando le prove cartolari.
Il punto, a giudizio della Terza, è proprio nelle caratteristiche del rito originario (abbreviato “secco”) dove l’imputato, per ragioni di convenienza sull’eventuale pena (lo sconto) aveva di fatto scelto la «cartolarizzazione» del rito, rinunciando così alle maggiori garanzie – ma anche ai maggiori rischi – offerte dalla «oralità» del dibattimento. Pertanto, scrive il relatore, sarebbe oltremodo incoerente imporre al giudice di secondo grado di «rinnovare» un dibattimento mai svolto davanti al Gup, e quindi trasformare solo in appello un giudizio «cartolare» scelto e in ultima analisi ”imposto” dallo stesso imputato. Lamentare in questo contesto una violazione del «ragionevole dubbio», scrive ancora la Terza, significherebbe allora porre la questione di costituzionalità di tutti i cosiddetti «riti alternativi» che prescindono proprio dal ragionevole dubbio «anzi, lo invertono, cartolarizzando, per così dire, l’accertamento e dunque vincendo, per via cartolare, la presunzione di non colpevolezza quando il giudizio sfocia in condanna». In sintesi, se il giudice d’appello «ripete tutti i poteri decisori» del primo, questa affermazione non può essere letta se non in una prospettiva di perfetta simmetria tra i due momenti processuali. Alessandro Galimberti

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