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Cassazione/2. Il trasferimento delle passività sul cessionario in caso di trasferimento d’azienda
Alle Sezioni unite i dubbi sui debiti futuri
Roma. Saranno le Sezioni unite a chiarire se la cessione d’azienda comporti per il cessionario l’accollo dei debiti anche futuri dei quali risultino i presupposti. E, in particolare, dei debiti che nasceranno dalla sopravvenuta dichiarazione di inefficacia dei pagamenti dei crediti aziendali che risultano dalla documentazione contabile al momento del passaggio di mano dell’azienda.
La Prima sezione civile, con l’ordinanza interlocutoria 8090, rimette la palla nel campo delle Sezioni unite prendendo atto del contrasto nell’interpretazione dell’articolo 2560 del Codice civile. È, infatti, controverso se la norma preveda che le passività si trasferiscano insieme all’azienda sull’acquirente, come obbligato principale o, al contrario, se la responsabilità del cessionario sia solo accessoria rispetto a quella del cedente.
Una parte della giurisprudenza dà il via libera al trasferimento dei debiti all’acquirente che sarebbe obbligato in via principale. Per quanto riguarda le passività precedenti l’alienazione l’articolo in questione prevede un accollo cumulativo per legge, sempre che quanto dovuto risulti nero su bianco.
Secondo la giurisprudenza prevalente, invece, la previsione del secondo comma dell’articolo 2560, relativa alla solidarietà dell’acquirente rispetto al pagamento dei debiti, è posta a tutela dei creditori dell’azienda ceduta e non dell’alienante, per questo non ci sarebbe un trasferimento degli oneri essendo il cedente debitore effettivo.
Una posizione che non convince la dottrina secondo la quale, se conseguenza della cessione d’azienda non fosse il trasferimento del debito sul cessionario, l’ipotesi di liberazione dell’alienante (articolo 2560, comma 1) prospettata in via generale non sarebbe giustificabile. La Cassazione prende però atto che, benché contrastati dalla dottrina, i giudici di legittimità ritengono che l’azienda includa non solo i beni materiali, ma tutti i pertinenti rapporti giuridici attivi e passivi. Nel caso esaminato dalla sezione remittente, era espressamente previsto che la società conferitaria subentrasse in tutte le situazioni risultanti dalle scritture contabili, per questo i giudici di merito hanno messo “nel conto” anche i debiti futuri derivanti dall’esercizio dell’azione revocatoria di pagamenti già risultanti in contabilità.
Ma anche a questo proposito c’è un contrasto: la giurisprudenza prevalente ritiene, infatti, che un tale effetto traslativo sia possibile solo nel caso di cessioni di aziende bancarie. Per i giudici remittenti invece una conseguenza analoga dovrebbe scattare anche nella cessione di aziende commerciali.
Patrizia Maciocchi