ITALIA OGGI
Sentenza della Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un istituito bancario
Anatocismo, inibitoria ampia
L’ordine comprende l’obbligo di restituire le somme
L’ordine (l’inibitoria) alla banca di non applicare l’anatocismo comprende l’obbligo di restituire le somme ai clienti. Con la sentenza 10713 del 24/5/2016 la Cassazione ha rigettato il ricorso di un istituto che pretendeva di non pagare nulla, nonostante la dichiarazione di illegittimità del proprio operato. La pronuncia è stata formulata nel corso di una class action e ha impedito che un cavillo potesse eludere le aspettative dei correntisti. La banca ha equivocato sulla natura della pronuncia inibitoria. Sostenendo che tale tipo di pronuncia non potrebbe portare a un ordine del giudice di attivarsi e che l’inibitoria non possa implicare una attivazione consistente nella restituzione di somme. Tuttavia l’associazione dei consumatori che ha portato avanti il giudizio ha obiettato che inibire una condotta significa necessariamente interrompere il comportamento illegittimo. Se è rifiutare di riconoscere un diritto, allora il giudice può, in base alla legge 281/98 e poi in base all’art. 140 del codice del consumo, adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti a danno dei consumatori, effetto diretto delle violazioni accertate. La legge attribuisce, infatti, al giudice di adottare anche misure atipiche, cioè non espressamente definite dalla legge, ma tagliate su misura della tutela del consumatore. L’inibitoria può quindi anche essere positiva, anche se non espressamente prevista dalla legge. L’inibitoria si atteggia diversamente a seconda che la condotta illegittima sia una condotta positiva o una omissiva. Nel primo caso l’inibitoria blocca il comportamento; nel secondo caso l’inibitoria impone una condotta ripristinatoria. Nel caso specifico le banche devono ricalcolare gli interessi, eliminando il computo anatocistico, e restituire il surplus ai correntisti danneggiati. La banca ha anche tentato di smontare la class action, in quanto tale, sostenendo che impedisce il diritto di difesa nei confronti dei suoi clienti. Anche qui la cassazione ha dato torto alla banca, sottolineando che la banca potrà difendersi senza limitazioni in cause individuale che dovessero essere avviate dai singoli clienti. Antonio Ciccia Messina