ITALIA OGGI
CASSAZIONE/ Le Sezioni unite penali sciolgono un contrasto sulle norme della 231
Argine ai sequestri preventivi
Ok al riesame finché manca l’informazione di garanzia
È ammissibile la richiesta di riesame presentata contro il sequestro preventivo dal difensore nominato dal legale rappresentante sempre che non sia stata già notificata alla società l’informazione di garanzia. È quanto hanno stabilito le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 33041 del 28 luglio 2015, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza sulla «231».
Con una lunga motivazioni il Massimo consesso di Piazza Cavour ha aderito alla tesi della giurisprudenza secondo cui «in tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 cod. proc. pen., e in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 dlgs 8 giugno 2001, n. 231, sempre che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata la informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del dlgs medesimo».
Ma non solo: due pagine più avanti i Supremi giudici fanno l’ipotesi in cui l’avviso di garanzia sia già stato notificato.
Qui il panorama cambia. Per la Cassazione, infatti, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore di fiducia dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39, dlgs n. 231 del 2001». E ancora, in sentenza si legge inoltre che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.
Le Sezioni unite penali hanno dunque accolto il ricorso del manager rinviando in sede di merito affinché si accerti se il decreto di sequestro impugnato con richiesta dichiarata inammissibile dal Tribunale fosse stato o meno preceduto o accompagnato da contestuale informazione di garanzia, all’ente.
Nell’udienza celebratasi al Palazzaccio lo scorso 28 maggio anche la Procura generale del Palazzaccio aveva chiesto al Massimo consesso di Piazza Cavour di annullare il decreto di sequestro e di trasmettere gli atti al Tribunale di Ancona. Debora Alberici* *cassazione.net