CASSAZIONE Arriva l’erede e cambia tutto (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Corte di cassazione sugli effetti della costituzione nel giudizio d’impugnazione
Arriva l’erede e cambia tutto
Il mandato al difensore dovrà essere rinnovato

Lun.25 – Il mandato al difensore dovrà essere rinnovato se nel giudizio di impugnazione si costituiscono gli eredi.
È quanto sottolineato dai giudici della terza sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 6780 dello scorso 7 aprile.
Nella sentenza in commento è stato altresì osservato che la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, che non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzione nell’ulteriore grado di giudizio dell’effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell’evento estintivo.
Tale soluzione che è stata giustificata in considerazione del principio generale della ultrattività del mandato di difesa e dell’opportunità di lasciare il difensore arbitro del potere di gestire nel modo migliore gli interessi della parte già rappresentata e di coloro che siano destinati a subentrarvi, ivi inclusi quelli attinenti agli effetti dell’estinzione, sempre nel presupposto che agisca previa informazione degli interessati e in accordo con essi.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici della Cassazione si poneva il problema di stabilire se il principio della cosiddetta stabilizzazione processuale del soggetto estinto estenda i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione.
Una risposta negativa a tale interrogativo è stata data anche dalla Cassazione stessa secondo cui «l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi di società la cui estinzione non sia stata dichiarata deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci subentrati alla società estinta, poiché la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale si sia verificato l’evento estintivo (v. Cass., sez. un., 12 marzo 2013 n. 6970; Cass. 9 aprile 2013, n. 8596; Cass. 20 settembre 2013, n. 21517)».
Però le sezioni unite non hanno condiviso lo stesso principio, secondo cui in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento a opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato. Maria Domanico

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