ITALIA OGGI
La Cassazione a favore dei disabili
Ascensore senza tutti i consensi
Il Comune non può pretendere il consenso di tutti i proprietari di immobili che si affacciano sul cortile prima di autorizzare la costruzione dell’ascensore che serve al disabile. Per il titolo edilizio che l’amministrazione locale è chiamata a rilasciare al cittadino risulta sufficiente il rispetto delle maggioranze prescritte dal codice civile da parte dell’assemblea condominiale che delibera l’intervento edilizio: il permesso a costruire viene infatti rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi, i quali dunque devono rivolgersi al giudice civile se si ritengono lesi. È quanto emerge dalla sentenza 561/16, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Salerno.
Regola e deroga
Accolto il ricorso del condomino, che aveva superato perfino gli ostacoli posti dalla Soprintendenza per l’impianto da realizzare in area soggetta a vincolo ambientale: troppo zelante l’ufficio tecnico dell’ente che blocca i lavori dell’ascensore necessario a una signora malata di cancro sostenendo che per il progetto serve l’assenso dei proprietari di tutti gli appartamenti prospicienti il cortile. Il realtà l’amministrazione ben può pronunciarsi ex articolo 11 del testo unico dell’edilizia senza che abbiano dato il loro consenso al progetto tutti coloro che vantano un diritto di servitù di passaggio nel cortile dove deve sorgere l’impianto: affinché il via ai lavori abbia il placet dell’ente, infatti, è sufficiente che la delibera sia approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenta almeno un terzo del valore dell’edificio. L’unico limite è che l’installazione dell’impianto non deve rendere inservibile il cortile, altrimenti si configura l’innovazione vietata dall’articolo dell’articolo 1120, secondo comma, Cc. Ma si tratta di un elemento che ha rilievo soltanto sul piano civilistico. Sbaglia ancora l’ufficio tecnico quando motiva lo stop al progetto con la violazione dell’articolo 907 Cc: se serve a eliminare le barriere architettoniche, l’ascensore ben può essere installato in deroga alle norme sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, a patto che rispetti le disposizioni sull’uso delle cose comuni. Dario Ferrara