IL SOLE 24 ORE
Penale. Negato il riconoscimento della condanna emessa in Svizzera quando il reato per l’Italia non esisteva
Autoriciclaggio senza forzature
Va verificata la compatibilità con la lettura delle Sezioni unite
Milano. Massima cautela sull’autoriciclaggio. Non va incoraggiata un’applicazione retroattiva del nuovo reato introdotto nel nostro ordinamento dall’anno scorso che porti al riconoscimento di una sentenza di condanna emessa in Svizzera. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 21348 depositata ieri, scritta da Ersilia Calvanese, ex direttore dell’ufficio Affari europei e internazionali del ministero della Giustizia. La pronuncia ha così accolto il ricorso presentato dalla difesa (ma per l’annullamento con rinvio si era pronunciato anche il sostituto procuratore generale Eugenio Selvaggi, ex capo del dipartimento Affari di giustizia di via Arenula).
La Corte d’appello di Venezia, invece, aveva riconosciuto la sentenza del tribunale federale di Bellinzona (Svizzera) con una condanna a 4 anni e 11 mesi di detenzione a carico di uomo accusato per reati in materia di stupefacenti, falsità in certificati e riciclaggio di denaro. Alla sanzione detentiva si aggiungevano quelle accessorie – delle quali veniva contestata l’applicazione in Italia – dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per 5 anni, del ritiro della patente e del divieto di espatrio per un anno.
La difesa aveva sostenuto, tra i motivi di ricorso, che la decisione dei giudici della Corte d’appello aveva applicato in maniera erronea l’articolo 733 comma 1 lettera e) del Codice di procedura penale, disposizione che disciplina i presupposti del riconoscimento, perchè l’ordinamento italiano non puniva, all’epoca della commissione dei fatti, tra il marzo 2003 e l’ottobre 2009), l’ipotesi dell’autoriciclaggio per la quale l’imputato era stato condannato in Svizzera.
La Cassazione, nell’esaminare il caso, mette preliminarmente in evidenza come condizione generale per il riconoscimento è che il fatto per il quale l’imputato è stato punito all’estero costituisce reato, secondo la legge italiana del tempo in cui fu commesso. Inoltre, va ricordato che il riconoscimento della sentenza svizzera, nel caso in esame, non è stato pronunciato per realizzare esigenze di cooperazione giudiziaria oppure per permettere l’esecuzione di misure penali in essa contenute, ma piuttosto per farne discendere effetti penali che, secondo la legge italiana, deriverebbero dalla condanna se questa fosse stata pronunciata in Italia.
Da una parte, allora, è vero che al tempo della commissione dei fatti sanzionati in Svizzera l’autoriciclaggio non era previsto dalla legge italiana come reato (oggi è l’articolo 648 ter-1 del Codice penale, in vigore dal 1°gennaio 2015) e questo impedisce il riconoscimento della condanna del tribunale di Bellinzona; tuttavia dalla Cassazione arriva una conclusione di annullamento con rinvio e non di annullamento tout court.
La Corte, infatti, avverte che una diversa sezione della Corte d’appello di Venezia dovrà valutare se, pur in assenza di una norma specifica, la condotta oggetto della condanna estera non può costituire comunque reato sulla base della lettura data dalle Sezioni unite nel 2014 con la sentenza n. 25191. Interpretazione che considera soggetto attivo del reato anche chi ha commesso o concorso a realizzare il reato presupposto, «qualora abbia predisposto una situazione di apparenza giuridica e formale difforme dalla realtà circa la titolarità o disponibilità dei beni di provenienza delittuosa al fine di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio o reimpiego». Giovanni Negri