ITALIA OGGI
Avvocato ammalato, l’udienza va rinviata
Quando il difensore dell’imputato è malato, il giudice deve rinviare l’udienza come richiesto anche se l’avvocato non nomina un sostituto processuale né spiega le ragioni dell’omissione.
E ciò perché l’intervento del difensore nel processo costituisce una vera e propria partecipazione che non può essere sminuita a mero atto di presenza da parte di un tecnico del diritto che non padroneggia il materiale di causa, magari a causa dello scarso tempo a disposizione; il tutto, beninteso, a patto che sia la patologia che affligge il difensore titolare sia comunque inaspettata e grave.
Ancora. Il rinvio deve scattare anche nel giudizio camerale di appello dopo il processo celebrato con rito abbreviato: la scelta dell’avvocato di comparire all’udienza camerale, infatti, è frutto dell’adesione a una determinata linea difensiva e non può essere vanificata da una causa di forza maggiore che gli impedisce di partecipare.
Lo stabiliscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza
41432/16, pubblicata il 3 ottobre, che risolve un contrasto di giurisprudenza.
Il ricorso dell’imputato viene accolto perché l’onere di indicare il motivo per cui risulta impossibile nominare il sostituto processuale sorge soltanto quando il legittimo impedimento del difensore va ricondotto a un concomitante impegno professionale.
E la relativa disciplina non può essere estesa al diverso caso dell’avvocato malato, a meno che la patologia non fosse prevedibile. La fondatezza dell’impedimento per malattia è soggetta a rigorosi controlli. Parola al giudice del rinvio. Dario Ferrara