CASSAZIONE: Azioni, informazioni non solo da prospetto (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Azioni, informazioni non solo da prospetto
Roma. Escluso il risarcimento del danno in favore degli investitori che hanno continuato ad acquistare azioni Italease anche dopo che la stessa banca con un comunicato stampa aveva messo in allerta sul rischio per l’acquisto dei suoi derivati. La Cassazione, con la sentenza 10934 depositata ieri, respinge il ricorso di un gruppo di investitori che avevano chiamato in giudizio la Banca Italease e il presidente del Cda per chiedere la condanna in solido al risarcimento dei danni. I ricorrenti avevano comprato i titoli confidando nei dati contenuti in atti e documenti predisposti dagli organi sociali che si erano rivelati non veritieri. Per la Cassazione è corretta la sentenza della Corte d’appello che ha escluso il danno. I giudici di merito avevano sottolineato che, in caso di un prospetto con informazioni fuorvianti sulla situazione della società, l’emittente alla quale queste siano imputabili anche solo a titolo di colpa, risponde per il pregiudizio subito dagli investitori che hanno acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre. In mancanza di prova contraria si deve, infatti, presumere, che la non veridicità del prospetto abbia influenza sulle scelte dei sottoscrittori. Detto questo però la Corte di merito individua un fatto e una data che fanno da spartiacque tra il diritto al risarcimento del danno e le operazioni di investimento che restano fuori dall’”indennizzo”. Per i giudici la data è giugno 2007: il 31 maggio la banca Italease aveva emesso un comunicato stampa nel quale evidenziava il rischio conseguente all’acquisto degli strumenti derivati. È vero che alcuni ricorrenti avevano comprato titoli fino all’ultimo giorno di maggio inconsapevoli dei rischi, ma è vero anche che avevano continuato ad acquistarli anche dopo, nonostante la consapevolezza. «Tale comportamento successivo evidenziava l’assoluta irrilevanza, per essi, anche nel periodo anteriore, dell’elevato rischio di investimento». Non passa neppure l’azione di responsabilità dei ricorrenti nei confronti del vice presidente del Cda, che a loro avviso, non aveva dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare gli illeciti commessi dall’amministratore delegato e dal direttore generale. Ma la richiesta non va a segno. Ancora una volta la Cassazione richiama la sentenza di appello nella quale i giudici avevano chiarito che il vice presidente faceva parte del solo comitato esecutivo della banca, senza alcuna delega operativa. Patrizia Maciocchi

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