CASSAZIONE: Bancarotta con l’attenuante (Il Sole 24 Ore)

ITALIA OGGI

Non rileva, secondo la Cassazione, che la fattispecie sia distrattiva e documentale
Bancarotta con l’attenuante
Danno economico minimo, scatta la speciale tenuità

Quando il danno economico prodotto dall’imprenditore è minimo scatta comunque, previo fallimento, la bancarotta ma dev’essere applicato lo sconto di pena per la speciale tenuità del fatto anche se è distrattiva e documentale. Le due ipotesi di illecito non escludono l’applicabilità dell’attenuante. È quanto affermato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 36816 del 5 settembre 2016, ha accolto l’ultimo motivo del ricorso presentato da un imprenditore accusato di bancarotta per distrazione e documentale. L’uomo aveva sottratto all’azienda dei beni modesti. L’entità della distrazione non lo ha salvato dalla condanna ma di certo gli farà incassare uno sconto di pena. Sul punto la quinta sezione penale «in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti». Lo stesso si può dire relativamente alla bancarotta documentale, ove i presupposti per la ravvisabilità della circostanza in argomento debbono essere valutati «in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori». Ma non è tutto. Nella prima parte delle motivazioni gli Ermellini chiariscono invece che «i fatti di distrazione, una volta intervenuto il fallimento, assumono rilevanza penale in qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza. Tutte le ipotesi alternative previste dalla norma si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio, diminuzione pregiudizievole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede un nesso causale o psichico tra la condotta dell’autore e il dissesto dell’impresa, sicché né la previsione dell’insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell’atto dispositivo, né la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell’atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell’antigiuridicità penale della condotta. E del resto, quando il legislatore ha ritenuto necessaria l’esistenza di un tal nesso lo ha previsto espressamente nell’ambito della legge fallimentare, all’art. 223, distinguendo le condotte previste dall’art. 216 da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economico della società, per modo che solo in tali ultime fattispecie delittuose è previsto un nesso causale tra condotta ed evento». Debora Alberici* *cassazione.ne

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