CASSAZIONE: Bancarotta per la fiduciaria se l’investimento sparisce (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Bancarotta per la fiduciaria se l’investimento sparisce

MILANO. I titoli e i valori conferiti alla società fiduciaria rientrano tra quelli che, in caso di insolvenza, possono costare l’imputazione di bancarotta fraudolenta agli amministratori che ne abbiano perso la disponibilità.
Lo ha ribadito la Quinta sezione penale della Cassazione con la sentenza 20108/16 sul caso Lande (il cosidetto “Madoff dei Parioli”). Con una decisione che, pur annullando il verdetto dell’appello su una triangolazione dei fondi dei clienti rimpatriati con lo Scudo-ter (una scatola cinese costruita solo per differire i rimborsi, scrive la Corte) ha dettagliatamente stabilito i doveri di diligenza dell’amministrazione fiduciaria.
Uno degli aspetti “di fatto” rivisitati dalla Quinta sezione era relativo al sistematico prelievo di titoli e somme dei clienti dalla fiduciaria per prestiti fatti alla holding e ad altre società del gruppo basato in Francia: almeno 68,5 milioni, scrive la Corte d’appello, erano spariti dai conti della società fallita (diramazione italiana) «senza alcuna contropartita a garanzia» dei crediti dei clienti. In sostanza, «il complesso dei beni oggetto della distrazione corrispondeva all’ammontare della massa amministrata e gestita da Egp Italia», circostanza che – a giudizio della difesa – si spiegava comunque con il consenso prestato dai clienti stessi all’utilizzazione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide, considerato inoltre che la società fiduciaria è un mero intermediario tra i clienti e le varie società del gruppo.
Sul punto, però, la Quinta penale ha ribadito che possono essere oggetto di distrazione patrimoniale non solo i beni della società dichiarata fallita, ma anche «tutti i beni che rientrino nella disponibilità autonoma della società e che costituiscano il patrimonio dei rapporti attivi facenti capo all’azienda». Quanto alla società fiduciaria, il patrimonio è distinguibile dai titoli dati in gestione dai fiducianti, ma la società ne ha pur sempre la detenzione e pertanto «al pari di ogni altro bene patrimoniale si considera oggetto di bancarotta fraudolenta»; questo perchè «si attribuiscono al patrimonio d’impresa, oltre ai diritti nascenti da rapporti suscettibili di valutazione economica, tutti i beni che hanno fatto capo all’imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto quelli di cui ha avuto il possesso».
Nel caso del ricorso Lande, le attività finanziarie dei clienti «sono state oggetto di interversione del possesso da parte della fiduciaria che le ha utilizzate in palese conflitto di interesse» per operazioni molto rischiose (rimborsare i clienti della capogruppo, senza alcun vincolo contrattuale) e all’oscuro dei fiducianti stessi. Tra l’altro, chiosa la Quinta, le indebite utilizzazioni di titoli e denaro degli investitori hanno inevitabilmente determinato la loro confusione nel patrimonio dell’intermediario e, quindi «l’idoneità a formare oggetto di distrazione». Alessandro Galimberti

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