CASSAZIONE: Bonifico online, la banca paga i danni (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione/1. Due decisioni a favore del correntista – Maggior tutela per l’abuso delle credenziali informatiche
Bonifico online, la banca paga i danni

Con due diverse pronunce la Cassazione è di recente intervenuta per riaffermare alcuni princìpi a tutela del consumatore quale utente del sistema bancario.
Nella prima controversia il cliente aveva chiamato in giudizio dinanzi al tribunale di Milano (in unico grado) la banca lamentando l’intrusione nel suo home banking avendo disconosciuto una disposizione di bonifico eseguita con addebito sul suo conto corrente. Il giudice milanese aveva ritenuto non provati i fatti costitutivi considerando anche ininfluente il fenomeno del phishing non essendo stato nemmeno provato che il cliente avesse subìto il furto dei dati personali attraverso internet. La mancanza di prova del nesso di causalità tra il danno e l’attività di trattamento dei dati personali pur ritenuta pericolosa conduceva al rigetto nel merito e al successivo ricorso di legittimità.
La Cassazione (sentenza 23 maggio 2016 n. 10638) giunge ad affermare un diverso principio precisando che in tema di ripartizione dell’onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni online che agisca per l’abusiva utilizzazione delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno come riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre la banca risponde, quale titolare del trattamento, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d’accesso del correntista, ove non dimostri che l’evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore.
Tale ricostruzione è coerente peraltro anche con gli obblighi previsti in capo al prestatore del servizio di pagamento in base ai quali se l’tente nega di aver autorizzato un’operazione, l’onere di provarne la genuinità ricade essenzialmente sullo prestatore medesimo. E nel contempo obbliga quest’ultimo a rifondere con sostanziale immediatezza il correntista in caso di operazione disconosciuta, tranne ove vi sia un motivato sospetto di frode, e salva la possibilità di dimostrare che l’operazione di pagamento era stata autorizzata, con il diritto di chiedere e ottenere dall’utilizzatore la restituzione dell’importo rimborsato.
Nel secondo caso il cliente aveva acquistato obbligazioni in adesione ad un’offerta pubblica per un prestito obbligazionario sul mercato russo con capitale garantito. Il cliente contestava con esiti negativi dinanzi al tribunale e poi presso la corte d’appello a Milano la clausola contrattuale in base alla quale la banca aveva cessato di corrispondere gli interessi essendo emerso che la Russia versava in condizioni di default in relazione al suo debito estero.
La Suprema corte (sentenza 26 luglio 2016, n. 15408) ha accolto il ricorso del cliente in quanto per la clausola predisposta unilateralmente dalla banca e che palesemente penalizza la posizione contrattuale del risparmiatore-investitore la corte di appello avrebbe dovuto verificare che la stessa fosse stata negoziata separatamente ed effettivamente.
La motivazione della corte milanese viene ritenuta apodittica in quanto si limita ad affermare l’alea implicita nel contratto non consentendo di verificare non solo la reale volontà delle parti, ma anche la capacità di tale clausola di alterare significativamente il sinallagma contrattuale a favore del predisponente.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, a fronte di una clausola che attribuisce l’unilaterale potestà di sospendere l’erogazione di interessi avrebbe dovuto essere verificata l’esistenza di un eventuale meccanismo di riduzione degli stessi e/o di facoltizzazione del risparmiatore al rimborso anticipato del capitale. Marco Marinaro

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