ITALIA OGGI
Cassazione: la confisca è mutevole
Il giudice d’appello ben può convertire la confisca per equivalente disposta in primo grado in confisca del prezzo del reato, anche se nel frattempo il delitto si è prescritto. E ciò perché nel prevedere il divieto di reformatio in peius in appello l’articolo 597, comma 3, Cpp fa espressamente salvo il potere del giudice di «dare al fatto una definizione giuridica diversa». Quanto all’estinzione del reato per il decorso del tempo, anche in tal caso il giudice ben può disporre la confisca diretta. È quanto emerge dalla sentenza 10708/16, pubblicata il 14 marzo dalla sesta sezione penale della Suprema corte. Niente da fare l’imputato implicato nello scandalo della sanità nel Lazio. L’abuso d’ufficio risulta prescritto, la confisca per equivalente è revocata tranne per 335 mila euro su conti correnti e libretti di deposito laddove l’importo rappresenta il prezzo del reato. E la «conversione» della confisca non risulta illegittima benché dalla riqualificazione operata dal giudice dipenda il mantenimento della misura ablatoria: deve infatti escludersi la violazione del divieto di reformatio in peius anche quando la sentenza di secondo grado, impugnata dall’imputato, dà al fatto una definizione giuridica più grave che impedisce ad esempio la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. E il diritto di difesa? Non risulta pregiudicato, sostengono gli «ermellini». Dario Ferrara