IL SOLE 24 ORE
Il vademecum. Dal presidente Canzio gli input su come sfoltire le 107mila pendenze
Cassazione, una circolare boccia le sentenze-fiume
Niente pronunce con sfoggio di diritto. Avanza la redazione su moduli standard
Milano. Un invito a smetterla con le sentenze-fiume, ma soprattutto con quelle pronunce di ampio e documentato sfoggio del diritto, ma di limitata efficacia pratica. Aumenta lo stock dei processi giacenti. E la Cassazione corre ai ripari dettando un vademecum per la redazione delle sentenze. Lo mette nero su bianco il primo presidente Giovanni Canzio in un decreto diffuso ai consiglieri. Decreto che prende innanzitutto atto della crescita delle pendenze che ormai sono a quota 107.000, frutto di una durata media dei procedimenti del tutto irragionevole (3 anni e 5 mesi per le sezioni ordinarie; 5 anni e 5 mesi per la sezione tributaria; 1 anno e 8 mesi per la Sesta sezione, quella chiamata a “scremare” i giudizi”).
Allora, nell’assenza (almeno per ora) di misure più incisive, attese invano nel recente decreto legge sul pensionamento dei vertici della Cassazione stessa (si veda l’intervento pubblicato sul Sole 24 Ore di ieri), a muoversi è stato lo stesso Canzio nella convinzione «che le modalità di redazione dei provvedimenti possono costituire uno degli strumenti utili per consentire alla Corte di svolgere il proprio ruolo, sia mediante la chiarezza argomentativa delle decisioni, in primo luogo di quelle a valenza nomofilattica, sia mediante la differenziazione delle tecniche motivazionali». Tanto più poi che questo tema ricorre da tempo in atti normativi, la riforma del processo civile (legge n. 69 del 2009), in progetti del ministero della Giustizia che, anche su questo punto, ha messo in campo un gruppo di lavoro, in protocolli magistrati avvocati (intesa Cassazione-Cnf del 17 dicembre 2015).
A rafforzare ancora l’opportunità di un intervento c’è poi il fatto, sottolinea il decreto, che una parte maggioritaria dei procedimenti non richiede un intervento nomofilattico (ergo, per assicurare l’uniformità nell’applicazione del diritto): quelli che richiedono una pronuncia sul vizio di motivazione, quelli in cui la denuncia di vizi di legittimità si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della controversia, quelli in cui la soluzione comporta l’applicazione di principi consolidati.
E allora, raccomanda Canzio, il “peso” in termini di esigenza di unità del diritto deve essere individuato e reso evidente; per tutti gli altri provvedimenti, in numero maggioritario appunto, vanno adottate tecniche più snelle di scrittura delle motivazioni. Così, l’esposizione dei fatti di causa può anche mancare del tutto, quando questi emergono dalle ragioni della decisione e quella dei motivi di ricorso omessa quando la censura risulta dallo stesso tenore della risposta della Corte.
Più praticamente le istruzioni invitano i consiglieri delle sezioni civili, analogamente a quanto sperimentato nel settore penale, a utilizzare, con aiuto del Ced della Corte, tecniche di redazione delle sentenze su moduli standard per specifiche questioni, siano queste ultime di natura processuale o sostanziale. Gli stessi moduli possono poi essere utilizzati, come parte delle motivazioni, nella redazione di sentenze più complesse.
Attenzione poi, ricorda la circolare, che la capacità di sintesi del magistrato anche attraverso la motivazione semplificata nella redazione dei provvedimenti giudiziari rappresenta un indice di valutazione del magistrato.
Giovanni Negri