CASSAZIONE: Cause, no Pec? Allora telefax (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Lo hanno ribadito i giudici della Cassazione con un’ordinanza interlocutoria
Cause, no Pec? Allora telefax
Senza rituale comunicazione rinvio a nuovo ruolo

Lun.11 – Qualora dovesse mancare un recapito di posta certificata tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse a mezzo telefax e nel caso in cui manchi una rituale comunicazione dell’avviso di udienza bisognerà rinviare la causa a nuovo ruolo.
A ribadirlo sono stati i giudici della sesta sezione civile – 2 della Corte di cassazione con ordinanza interlocutoria n. 8623 dello scorso 2 maggio.
Ai sensi dell’art. 366, comma 2 del c.p.c., «se il ricorrente non ha eletto domicilio a Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la Cancelleria della Corte di cassazione». Nel caso in esame Tizio, parte ricorrente, nel proporre ricorso, non aveva eletto domicilio in Roma e il difensore aveva dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione ex art. 366 c.p.c. alla utenza telefax e all’indirizzo Pec. L’avviso di udienza veniva notificato presso la Cancelleria della Corte e veniva effettuata la comunicazione a mezzo Pec, priva, peraltro, di valore legale. Si precisava, inoltre, che la comunicazione a mezzo telefax era stata tentata due volte dalla Cancelleria, ma non era andata a buon fine.
Ai sensi, poi, dell’art. 136, al comma secondo, c.p.c. è stato ribadito che «il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici» e al comma terzo stabilisce che «salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notificazione».
E pertanto, escluso che l’avviso di udienza potesse essere comunicato alle parti a mezzo posta elettronica certificata, essendo tale modalità di comunicazione divenuta operante, nel giudizio di cassazione, a far data dal 15 febbraio del 2016, deve ritenersi che, nella specie, la comunicazione dovesse avvenire a mezzo fax, ai sensi dell’art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 366, quarto comma, per le comunicazioni di cancelleria.
Nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini non c’era stata una rituale comunicazione dell’avviso di udienza e ciò, secondo i giudici della Cassazione, comporta la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo. Angelo Costa

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile