ITALIA OGGI
Per la Corte di cassazione per gli autonomi la presunzione non può operare da sola
C/c del professionista off limits
Nulla la verifica basata solo sui movimenti bancari
È nullo l’accertamento a carico del professionista quando è basato soltanto sulle movimentazioni bancarie sospette. Questa presunzione opera, da sola, per gli imprenditori e non per gli autonomi. In altri termini, l’amministrazione finanziaria sarà costretta a cercare nuovi e ulteriori elementi a suffragio dell’imposizione fiscale. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con le sentenze numero 12779 e 12781 di ieri, recependo la decisione con la quale la i giudici di palazzo della Consulta hanno tracciato una netta linea di confine fra professionisti e autonomi, sul fronte delle indagini bancarie, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente. Nel caso specifico, in più, l’ufficio aveva contestato dei grossi versamenti ingiustificati. Per l’uomo, al contrario, i movimenti derivavano dalla vendita di un immobile di famiglia. La tesi della difesa è stata accolta dagli Ermellini. In sentenza si legge infatti che «la presunzione di cui all’art. 32 del dpr n. 600 del 1973, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dall’art. 1, comma 402, della legge n. 311 del 2004, sicché non è più sostenibile l’equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d’impresa e professionale per gli anni anteriori». Ora la decisione tornerà alla Ctr della Lombardia che dovrà riconsiderare l’intero caso. Di diverso avviso la procura generale del Palazzaccio che aveva invece sollecitato di respingere il gravame presentato dal contribuente.
Nella vicenda ricostruita con la sentenza n. 12781, invece, l’Agenzia delle entrate ha vinto la causa in quanto l’atto impositivo era stato suffragato anche da numerosi riscontri presso la struttura ospedaliera dove il medico prestava l’attività principale. Debora Alberici