ITALIA OGGI
Compensazione? Quando è giusto
Il giudice non può compensare le spese fra Agenzia delle entrate e contribuente solo perché la giurisprudenza di merito non è uniforme. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 10917 26 maggio 2016, ha accolto il ricorso del neoacquirente di un immobile che, nonostante l’estinzione del giudizio instaurato per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, si era visto accollare metà delle spese processuali a causa delle oscillazioni giurisprudenziali in materia. Sul punto il Collegio di legittimità ha ricordato che l’art. 92 c.p.c., comma 2 dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre «gravi ed eccezionali ragioni», esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese «per motivi di equità», non altrimenti specificati. Peraltro l’art. 92 costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili «a priori», ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito con giudizio incensurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche – pure aggiungendosi che le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Debora Alberici