ITALIA OGGI
Cassazione sulla retribuzione dell’amministratore
Compensi fasulli
Indeducibili se sproporzionati
I compensi degli amministratori di società non sono deducibili se troppo alti rispetto al bilancio dell’azienda. Ciò anche se sono stati regolarmente deliberati: il fisco può valutare congruità e inerenza.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24379 del 30 novembre 2016, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate rafforzando quella parte della giurisprudenza secondo la quale il fisco può entrare nel merito delle scelte dell’imprenditore.
Ribaltando completamente i verdetti resi dalla Ctp e dalla Ctr umbra, la sezione tributaria ha aderito a un orientamento più restrittivo.
In motivazione si legge infatti che in tema di determinazione del reddito di impresa, rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa; pertanto la deducibilità dei compensi degli amministratori di società, stabilita dall’art. 62 (ora 95 comma 5) del dpr 22 dicembre 1986 n. 917, non implica che l’amministrazione finanziaria sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, competendo all’ufficio la verifica della attendibilità economica di tali dati. Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi (ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza, anche in senso quantitativo, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (art. 109 comma 5 dpr 22 dicembre 1986 n. 917); anche sotto tale profilo il fisco è legittimato a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell’ammontare del medesimo.
La strategia difensiva
Questo indirizzo può ormai ritenersi consolidato: in sostanza le aziende non possono difendersi da un recupero delle maggiori imposte quando il costo per il compenso degli amministratori sia davvero sproporzionato. Nel caso specifico 450 mila euro contro 600 mila di fatturato.
L’interpretazione in sede di legittimità pro contribuente conta infatti pochissimi precedenti e, a meno che non intervengano le sezioni unite del Palazzaccio a dirimere il contrasto, in vicende come quella esaminata l’imprenditore non potrà avvalersi del beneficio fiscale.
In particolare l’orientamento minoritario muove dall’assunto che l’art. 62 (ora 95) del dpr 22 dicembre 1986, n. 917, non contiene alcun riferimento a limiti massimi di spesa per i compensi, superati i quali sia esclusa la deducibilità. Debora Alberici*