ITALIA OGGI SETTE
Decreto di liquidazione nel caso di patrocinio a spese dello stato
Compensi, l’opposizione si fa al Mingiustizia
lun.11 – L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, va inoltrata nei confronti del Ministero della giustizia. Ad affermarlo sono stati i giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 4719 dello scorso 10 marzo.
Il thema decidendum aveva ad oggetto un ricorso per Cassazione avverso il provvedimento pronunciato dal presidente del Tribunale con cui veniva definita l’opposizione proposta contro il decreto del giudice per l’udienza preliminare di quello stesso ufficio giudiziario; tale provvedimento concerneva la liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato Tizio per l’attività prestata in favore del Sempronio srl in un procedimento penale.
Il ricorrente premetteva che con provvedimento il gup, accogliendo le difese svolte dal nominato Sempronio in fallimento, aveva dichiarato inammissibile la relativa chiamata in giudizio, estromettendolo, pertanto, dal processo penale pendente. Successivamente il ricorrente, in qualità di difensore di fiducia e di procuratore speciale del fallimento, costituitosi quale responsabile civile, già ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del giudice delegato, aveva richiesto la liquidazione dei compensi maturati per l’attività difensiva svolta nell’interesse del proprio assistito nel giudizio penale. Il decreto del giudice per l’udienza preliminare aveva liquidato le spese.
Avverso detto decreto di liquidazione aveva proposto opposizione a norma degli artt. 84 e 170, dpr n. 115/2002 l’avvocato, il quale aveva lamentato l’illegittimità della operata quantificazione del compenso per la mancata applicazione, ai fini della stessa, del tariffario civile. Il Presidente del Tribunale aveva poi disatteso le deduzioni del ricorrente osservando come la posizione del responsabile civile, quantomeno ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al difensore, andasse equiparata a quella dell’imputato, con la conseguenza che nella fattispecie dovesse essere applicata la tariffa penale. In tal modo, aveva ritenuto che il compenso dovesse essere determinato in ragione del massimo tariffario previsto dall’art. 82, dpr n. 115/2002. I giudici di piazza Cavour hanno poi evidenziato nella sentenza in commento come nei procedimenti, di opposizione a liquidazioni di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo è parte necessaria, ancorché estraneo al giudizio presupposto. Angelo Costa