IL SOLE 24 ORE
Responsabilità degli enti. Solo l’urgenza consente la nomina del legale senza le formalità sociali
Con la «231» impugnazioni separate
Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza 33041/15 depositata ieri, sciolgono alcuni nodi sul conflitto di interessi che può emergere tra il rappresentante legale della società e l’ente stesso, nell’ipotesi di indagine penale che coinvolga entrambi.
Nel caso da cui originava la remissione, il tribunale di Ancona – e poi il Riesame – aveva respinto un’impugnazione nell’interesse dell’ente (contro il sequestro preventivo finalizzato alla confisca) poichè la nomina del difensore della società era stata sottoscritta dal legale rappresentante, quindi violando la procedura prevista dall’articolo 39 del decreto legislativo 231/2001 («Rappresentanza dell’ente»). In sostanza, secondo un’opinione prevalente in giurisprudenza, il rischio di conflitto di interessi tra le stesse difese (quella personale e quella per l’ente) avrebbe fatto preferire, in questi casi di urgenza, una nomina d’ufficio.
Le Sezioni Unite, però, dopo una lunga ricognizione sui precedenti, hanno stabilito che il discrimine è dato dalla cronologia – cioè dall’urgenza – dei provvedimenti adottati contro l’ente. Nel caso di impugnazione contro il sequestro, quindi, non c’è tempo materiale per rispettare la procedura dell’articolo 39, mentre se l’ente avesse già ricevuto un avviso di garanzia la nomina “viziata” di un legale potenzialmente in conflitto non sarebbe ammissibile. A.Gal.