ITALIA OGGI SETTE
Sentenza della Corte di cassazione inaugura una nuova linea interpretativa
Conciliazione avviata col fax
Trasmissione equipollente alla raccomandata A/R
Inviare un fax per avviare un’istanza di conciliazione è un’operazione valida. Lo chiarisce la Corte di cassazione, inaugurando una nuova linea di interpretazione in cui deve essere «considerata l’assoluta novità della questione, che ha anche dato luogo ad alterne pronunce», nella sentenza 17253/2016 dell’11 maggio e pubblicata il 23 agosto, in cui gli ermellini hanno esaminato il ricorso di una società di Lamezia Terme contro la decisione della Corte d’appello di Catanzaro, la quale ha rigettato il licenziamento di un suo dipendente e quindi la obbligava ad assumerlo. La società però recriminava il fatto che la richiesta di conciliazione, avanzata dal dipendente tramite il sindacato dei lavoratori, fosse stata inviata tramite fax, con una modalità diversa rispetto all’articolo 410 del c.p.c. che regola la consegna o spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno in simili casi. Ma la Corte di cassazione ha chiosato così: «La trasmissione a mezzo fax, sebbene non espressamente prevista dall’art. 410, comma 5, c.p.c., avrebbe dovuto essere ritenuta equipollente, anche perché valida ed idonea al raggiungimento dello scopo», perché l’art. 6, comma 2, legge. n. 604/66, parla semplicemente di «comunicazione alla controparte, senza prescrivere specifiche modalità che ne condizionino la validità o l’efficacia», pertanto l’invio dell’istanza di mediazione e conciliazione eseguita tramite fax è un’operazione «sufficiente», perché è stata conclusa «l’idoneità dell’atto a raggiungere il suo scopo». Sebbene l’articolo 410, comma 5, c.p.c., prescriva di presentare in cancelleria una copia della richiesta del tentativo di conciliazione eseguita con raccomandata con ricevuta di ritorno, la Corte di Cassazione ha espresso che «una volta sancito, tuttavia, che il comma 2 dell’art. 6 citato non prescrive specifiche modalità di comunicazione a pena di validità od efficacia la ricezione a mezzo fax può essere considerata del tutto equipollente alla «consegna» di cui all’art. 410, comma 5, c.p.c., anche per la risolutiva considerazione che la parte che ha utilizzato una modalità di comunicazione difforme dallo schema legale non può certo giovarsi della difformità cui ha dato causa». Francesco Barresi