IL SOLE 24 ORE
Legge fallimentare/1. Cancellazione dovuta ad atti realizzati in frode ai creditori
Concordato preventivo, annullamento più facile
Milano. L’annullamento del concordato preventivo omologato è un rimedio concesso ai creditori in alcune situazioni. Cioè quando la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società è stata falsata per effetto di un passivo esagerato per l’omessa denuncia di uno o più crediti, in generale per atti di frode idonei a indurre in errore i creditori sulla convenienza e fattibilità del piano. Lo afferma la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18090 della Prima sezione civile, depositata ieri.
La Cassazione annulla la pronuncia della Corte d’appello con la quale era stata disposta la revoca del decreto di annullamento di un concordato preventivo. Nel giudizio della Corte d’appello, l’attività fraudolenta degli amministratori della società, che aveva provocato un aumento del passivo non rientrava nella tipologia che la legge prevede come «esagerazione del passivo» o «dolosa sottrazione o dissimulazione rilevante dell’attivo».
Una lettura nel segno della tassatività alle indicazioni della fattispecie (articoli 137 e 138 della Legge fallimentare validi per il concordato fallimentare e applicabili in quanto compatibili a quello preventivo) che la Cassazione non condivide.
La sentenza allora ricorda innanzitutto come, per quanto riguarda specificamente il concordato preventivo e la sua revoca, l’articolo 173 della Legge fallimentare richiama gli «altri atti di frode». Disposizione che è stata interpretata nel senso che gli atti frode vanno intesi «come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione». Condotte inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate.
Per la Cassazione, poi, esiste un’evidente assonanza tra la revoca dell’ammissione al concordato e l’annullamento dell’omologazione, tanto più se si tiene conto che sarebbe di difficile spiegazione invece una distinzione sugli effetti dei medesimi atti di frode a seconda del momento in cui emergono.
In questa direzione, del resto, di unificazione della disciplina del concordato preventivo, è andata la stessa Cassazione con sue precedenti sentenze. Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, così, il controllo della regolarità della procedura impone al tribunale di verificare la conservazione sino a quel momento delle condizioni di ammissibilità alla procedura già finite sotto esame nella fase iniziale, l’assenza di atti o fatti di frode e, nel caso di rispetto delle condizioni, l’autorità giudiziaria dovrà procedere al controllo delle modalità di formazione del consenso dei creditori al piano presentato.
Nel caso di atti di frode, deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del procedimento. Giovanni Negri