CASSAZIONE: Concordato, «rate» senza relazione (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. La stima giurata dei beni irrilevante quando la proposta prevede il pagamento integrale ma dilazionato
Concordato, «rate» senza relazione

Mar.1 – Roma. Nel concordato fallimentare se il pagamento è integrale ma dilazionato si deve garantire la partecipazione del creditore al voto, ma non è necessario acquisire la relazione del professionista per la stima dei beni. Inoltre la partecipazione al voto del creditore privilegiato deve restare determinata nella percentuale di perdita dovuta al ritardo e non va estesa all’intero credito considerato di rango privilegiato. La Cassazione, con la sentenza 22045 depositata ieri, accoglie i motivi principali del ricorso di una società fallita contro la decisione della Corte d’appello di avallare il no all’omologazione del concordato fallimentare, al quale si era opposto un socio-azionista. I giudici di seconda istanza avevano infatti considerato irregolare la procedura per due ragioni: la mancata ammissione al voto dei privilegiati e la mancata acquisizione della relazione giurata del professionista (articolo 124 comma terzo della legge fallimentare). La Suprema corte condivide solo la premessa dalla quale è partita la Corte territoriale ma giudica errata la conclusione. È corretto affermare che il pagamento integrale e immediato non è assimilabile al pagamento integrale ma dilazionato e comprensivo di interessi. Ed è giusto che nel secondo caso i creditori privilegiati partecipino al voto sulla proposta di concordato nei limiti della perdita consequenziale.
La tesi sostenuta dalla corte d’Appello non è però corretta per quello che riguarda la necessità del deposito anche della relazione giurata del professionista. L’incombenza – sottolineano i giudici – è giustificata dalla necessità di stabilire il valore di mercato da attribuire ai beni o ai diritti soggetti alla causa di prelazione, in modo che la soddisfazione del creditore avvenga in misura pari o superiore a quanto sarebbe possibile ottenere con la liquidazione.
La relazione diventa dunque irrilevante quando la proposta è stata “confezionata” prevedendo il pagamento del credito in modo conforme al titolo ma con una semplice dilazione. In tal caso la misura del soddisfacimento del credito non è legata al valore dei beni o dei diritti suscettibili di liquidazione ma molto più semplicemente all’incidenza del decorso del tempo: una valutazione che può essere effettuata dagli organi della procedura.
La Corte d’appello, nell’accogliere l’affermazione che non era stata assicurata la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, aveva considerato ininfluente il fatto che ci fosse un solo creditore privilegiato, destinatario del pagamento dilazionato, sulla base delle disponibilità liquide esistenti e di quelle che sarebbero maturate alla data prevista di omologazione. Per la Corte d’appello, il creditore aveva sì partecipato al voto ma in veste di chirografario, mentre avrebbe dovuto partecipare con la quota chirografaria del credito privilegiato.
La Cassazione spiega che non è così. Ciò che rileva ai fini del rispetto della procedura era che quel creditore fosse stato messo nelle condizioni di esprimere un voto contrario alla proposta. Una possibilità che avrebbe consentito di dare il parere anche in relazione alla parte del credito la cui soddisfazione non era integrale per via della dilazione. La Cassazione annulla con rinvio. La Corte d’appello dovrà verificare se davvero esisteva un solo creditore privilegiato da pagare con dilazione. In tal caso non si poteva negare l’omologazione, visto che questo aveva comunque partecipato al voto come chirografario, avendo così la possibilità di esprimersi anche il relazione al credito privilegiato da considerare non del tutto soddisfatto. E quindi per la parte residua corrispondente alla perdita rispetto alla quale era da considerare ai fini del voto. Patrizia Maciocchi

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