IL SOLE 24 ORE
Procedura civile. Legittime due richieste di risarcimento come danneggiato e come amministratore
Confini stretti per l’abuso del processo
Milano. Non è abuso del processo la presentazione di due richieste di risarcimento per il medesimo fatto da parte della stessa persona. Una come soggetto danneggiato in un incidente stradale, l’altra come rappresentante legale della società proprietaria del veicolo (una società in accomandita semplice). Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza 18782 della Terza sezione civile, depositata ieri.
La Corte ha così cancellato la pronuncia di merito che aveva riconosciuto l’esistenza di un abuso del processo. Il tribunale cioè sosteneva che la scelta di due azioni aveva prodotto esattamente gli effetti che la giurisprudenza sull’abuso del processo intende evitare: la duplicazione di un giudizio che avrebbe potuto essere unico e l’aggravamento della posizione del debitore per effetto dell’incremento delle spese processuali. Inoltre la diversa soggettività giuridica tra danneggiato proprietario dell’autovettura era solo formale mentre, sul piano sostanziale, ogni credito della società aveva un effetto di aumento patrimoniale a favore dei soci, affievolendo quindi la distinzione.
La Cassazione contesta però questa lettura. E lo fa valorizzando la nozione di soggettività giuridica che invece resta distinta. Non ha valore la tesi dell’aumento patrimoniale perché, comunque, la società è soggetto distinto dai soci. La legge infatti prevede la responsabilità personale e illimitata dei soci accomandatari e l’autonomia patrimoniale della società, condizionando la responsabilità patrimoniale degli accomandatari all’inutilità dell’azione sul patrimonio sociale.
L’identità sostanziale nella figura di chi ha presentato le due richieste non rappresenta altro che la casuale coincidenza nella stesa persona di due distinti soggetti giuridici, «la quale, consistendo in un accidente meramente fattuale attinente al soggetto persona fisica e non alla soggettività giuridica, non assume alcun rilievo rispetto all questione affrontata dal giudice del merito».
Così precisata la questione, la Cassazione si trova poi a dovere dare risposta negativa alla domanda se il mancato esercizio della possibilità di agire insieme nello stesso processo per effetto della connessone delle domande proposta può rappresentare un caso di abuso del processo. No, sostiene la Cassazione, perchè l’articolo 103 del Codice di procedura civile delinea una semplice facoltà aggiuntiva attribuita dall’ordinamento. Il suo mancato utilizzo non può costituire un abuso perchè questo è possibile solo nell’utilizzo degli strumenti processuali al di là e oltre i limiti dell’esercizio del diritto di difesa.
Non si tratta, avverte la Cassazione, di una conclusione incoerente con quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia di applicazione del principio costituzionale del giusto processo. Infatti, per esempio, questo agisce su un piano diverso, impedendo, per esempio, di dare tutela giuridica a una pretesa priva di meritorietà e caratterizzata per l’uso strumentale del processo. Giovanni Negri