IL SOLE 24 ORE
Penale. Per far scattare la misura per equivalente occorre un gruppo criminale di persone organizzato in più Stati
Confisca ampia se il reato è transnazionale
No a un eccesso di disinvoltura nel dare il bollo di transnazionalità a un reato, agevolando la confisca anche nella forma per equivalente. Il monito arriva dalla Cassazione, con la sentenza n. 21670 della Prima sezione penale depositata ieri. La pronuncia, che ha tenuto conto dello schema della contestata appropriazione indebita ai danni della Cassa di previdenza dei ragionieri e periti commerciali, con indagini avviate dopo il fallimento di Sopaf, ha così accolto il ricorso dell’imputato annullando l’ordinanza del Riesame di Milano.
In sintesi, per l’accusa, le somme sottratte erano poi state oggetto di complessi trasferimenti, anche estero su estero, per essere fatte rientrare in Italia, configurando il reato di trasferimento fraudolento realizzato anche con l’azione di un gruppo criminale attivo a livello internazionale.
La Procura valorizzava la sottoscrizione di fondi esteri collocati nelle Bermuda e nelle Mauritius, con manager con sede nelle isole Cayman e custodian nel Regno Unito e impiegando soggetti operanti in Svizzera e Lussemburgo. La difesa aveva sottolineato che le operazioni di finanza strutturata sono una realtà ormai ordinaria in tutti i Paesi a fiscalità privilegiata e che erano operazioni di finanziamento ancora in essere con benefici all’imputato sorti in Italia.
La Cassazione, però, evidenzia le carenze dell’ordinanza del Riesame ritenendo che resta non dimostrato che gli agenti stranieri abbiano costituito un gruppo criminale, «non essendo sufficiente a tal fine rilevare che gli autori del reato si sono serviti di strutture e persone operanti in più Stati per commetterlo». Per provare l’esistenza di un gruppo criminale organizzato, occorre l’esistenza di un insieme di persone riconoscibili come tali per un minimo di rapporti e legami tra loro e di un’autonoma, anche se non troppo strutturata, organizzazione. Una cooperazione a un disegno comune criminale che nel caso esaminato non emerge: i soggetti stranieri coinvolti sono almeno in parte noti istituti bancari. Va poi dimostrato, avverte ancora la Cassazione, che il gruppo criminale abbia contribuito alla consumazione del reato che si pretende transnazionale. Contributo che deve essere consapevole, dunque andava dimostrato che il gruppo avesse agito per un fraudolento trasferimento di valori. Per l’aggravamento del trattamento sanzionatorio di cui fa parte la confisca anche per equivalente serve che i soggetti coinvolti siano stati attivi a livello internazionale: è la transnazionalità, assieme alla forma collettiva dell’appoggio, a rendere ragionevole la stretta disposta dalla convenzione di Palermo. Determinante è allora l’uso da parte del gruppo criminale di fiduciarie (o finanziarie) di strutture societarie estere «in termini di sistematicità, varietà dei luoghi di allocazione delle risorse, operatività dei soggetti coinvolti e rilevanza degli importi di provenienza illecita movimentati».
Giovanni Negri