IL SOLE 24 ORE
Confisca anche per beni futuri
Nell’ipotesi di confisca per equivalente non è necessaria l’individuazione dei beni che formano oggetto dell’ablazione. Ne consegue che la misura potrà estendersi anche a quelli che sono entrati nella disponibilità dell’imputato successivamente al provvedimento di confisca, fino alla concorrenza dell’importo determinato.
Questi il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza 33765 depositata il 30 luglio.
Citando le Sezioni unite (10561/14), la Corte ha anche chiarito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l’impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile.
La Corte si sofferma poi al caso di confisca diretta di denaro. Nel caso in esame si trattava anche e soprattutto di mazzette. Per cui, ricordando la sentenza delle Sezioni unite n. 31617/15, si chiarisce che la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la diponibilità deve essere qualificata come «confisca diretta». In oltre, non occorre la prove del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato, come già detto con la sentenza 7250/05.
Nella sentenza viene altresì ricordato l’orientamento consolidato – con le sentenze 10567/12; 37848/14; 12580/10; 6974/10 – secondo cui il giudice che emette il provvedimento ablativo deve solo indicare l’importo complessivo da sequestrare mentre l’individuazione specifica dei beni da confiscare con il relativo valore – nel caso in oggetto due milioni – è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.
Il ricorrente si era lamentato in particolare del fatto che la misura della confisca riguardava anche i beni futuri dei quali fosse entrato in possesso «ben oltre quello sottoposto a sequestro, in violazione di analitica indicazione dei beni da sottoporre a confisca». Come detto il ricorso è stato rigettato.
Enrico Bronzo