IL SOLE 24 ORE
Garanzie. La Cassazione: se il profitto del reato è denaro si applica la misura «diretta»
Confisca per equivalente con limiti
Milano. La Corte di cassazione frena nuovamente sulla confisca per equivalente nel caso in cui il prezzo o il profitto del reato sia costituito da denaro. In queste ipotesi, il vincolo sul conto corrente della persona fisica – o giuridica se questa è il soggetto nel cui interesse è commesso l’illecito – deve essere qualificato come confisca diretta e applicato nei limiti del beneficio contestato dall’accusa.
La Terza penale – sentenza 30995/16, depositata ieri – ha annullato senza rinvio un’ordinanza del Tribunale di Teramo che aveva respinto, dichiarandolo inammissibile, l’appello di un indagato per omessi versamenti Iva (articolo 10-ter del decreto legislativo 74/2000). L’imprenditore si era visto congelare dal Gip immobili nella sua disponibilità per un importo «non superiore» alla contestata evasione (341mila euro) , vale a dire mediante una confisca per equivalente. Impugnato dalla difesa, il provvedimento è stato annullato dalla Terza in quanto non allineato alla giurisprudenza delle Sezioni unite più recente (31617/15).
Secondo i giudici di merito, il sequestro per equivalente si giustificava con l’impossibilità di recuperare il risparmio di spesa, poiché la difesa non aveva dimostrato l’esistenza di disponibilità finanziarie e/o di beni derivanti dall’utilizzo delle somme non versate all’erario. Inoltre, la richiesta di rateizzazione del debito contributivo avrebbe fatto propendere, sempre secondo questa analisi, per una mancanza di liquidità e quindi per il dissolvimento del “risparmio” fiscale ottenuto.
In sostanza l’ordinanza impugnata scaricava sui difensori la responsabilità “investigativa” e l’onere della prova, onere che invece, secondo la Cassazione, incombe sulla procura all’esito di una valutazione sul patrimonio dell’ente che aveva “beneficiato” del reato.
Non solo. La Terza richiama una serie di precedenti (39177/14 e 41073/15, fino alle Sezioni Unite 31617/15) che, in caso il profitto consista in denaro o in altre cose fungibili. prescrivono che la confisca delle somme o del tantundem «sia sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente».
E anche in tema di prezzo o profitto cosiddetto «accrescitivo», la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario di cui il soggetto abbia la disponibilità«deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra le somme materialmente oggetto dell’ablazione e il reato». Alessandro Galimberti