ITALIA OGGI
Sentenza della cassazione sui professionisti ed esperti
Conoscenza della legge rafforzata
Per chi è esperto conoscenza della legge rafforzata. La Cassazione (sentenza sez. III pen., n. 28344/2016) ha ritenuto che il soggetto che svolga professionalmente una specifica attività può invocare l’ignoranza incolpevole della legge penale, che scusa l’autore dell’illecito, quando «dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall’altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo al dovere di informazione».
In altri termini è previsto un diverso obbligo di informazione, ai fini della valutazione sulla inevitabilità dell’errore e, quindi, sulla scusabilità dell’ignoranza sulla legge penale, a seconda che il soggetto agente sia un cittadino comune oppure sia una persona «professionalmente inserita in un campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precetto penale».
Al cittadino comune è richiesto di assolvere al dovere di informazione con l’ordinaria diligenza mediante il ricorso ai normali mezzi di informazione, indagine e ricerca, mentre il professionista, secondo quanto afferma la giurisprudenza di legittimità, può addurre l’ignoranza incolpevole della legge penale nei casi in cui l’interpretazione normativa da esso adottata sia determinata «da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale».
Nell’ipotesi concreta la Cassazione, trattandosi di imprenditori che svolgevano attività professionale nel settore della gestione dei rifiuti, ha ritenuto che essi non potessero fare affidamento sul provvedimento amministrativo che era stato loro rilasciato, in quanto le conoscenze che essi avrebbero dovuto possedere non potevano non far loro percepire l’illegittimità dello stesso.
La sentenza in esame mette in evidenza che nella specifico settore dei reati edilizi vige anche il principio di diritto secondo cui la responsabilità per abuso edilizio del committente, del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e del costruttore non è esclusa dal rilascio del titolo abilitativo in violazione di legge o degli strumenti urbanistici. La Cassazione ribadisce, inoltre, che essendo il giudice penale tenuto a verificare l’esistenza di tutti gli elementi che concorrono a integrare la condotta criminosa, nelle ipotesi in cui la fattispecie di reato preveda un atto amministrativo egli non può limitarsi al riscontro dell’esistenza ontologica del provvedimento, ma deve, comunque, accertare se vi sia stata realizzazione della fattispecie penale.
I giudici di legittimità, ritengono, pertanto, che «il giudice penale è in ogni caso tenuto a verificare incidentalmente la legittimità del titolo abilitativo, senza che ciò comporti la sua eventuale ”disapplicazione”, in quanto tale provvedimento non è sufficiente a definire di per sé (ovvero prescindendo dal quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e dalle rappresentazioni di progetto alla base della sua emissione) lo statuto di legalità dell’opera realizzata». Lucia Prete