IL SOLE 24 ORE
Accertamento. Le conseguenze della mancata armonizzazione che era stata prevista nella delega e delle decisioni della Corte di cassazione
Contraddittorio a corrente alternata
Disparità di trattamento per controlli analoghi – L’incertezza riduce gli spazi per la compliance
Lun.5 – La giurisprudenza della Cassazione si sta uniformando alla sentenza a Sezioni unite 24823/2015 che ha affermato la non obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, in attesa che la Corte costituzionale si esprima in merito. L’agenzia delle Entrate ha raccomandato, nel frattempo, agli uffici l’«inderogabile necessità» di utilizzare l’istituto del contraddittorio prima dell’accertamento.
La sentenza 24823/2015
La sentenza delle Sezioni unite ha introdotto una dicotomia tra il regime del contraddittorio obbligatorio previsto per i tributi “armonizzati” e quello facoltativo stabilito per i tributi “non armonizzati”.
La mancata attuazione della norma inserita nella legge delega è stata utilizzata quale argomento per dimostrare l’assenza nel nostro ordinamento di una regolamentazione uniforme della materia e il contrario avviso manifestato nelle precedenti sentenze a Sezioni unite 19667 e 19668/2014 è stato ritenuto riferibile esclusivamente alla specifica questione relativa alle iscrizioni ipotecarie.
Si sono, quindi, generate una serie di ingiustificate disparità di trattamento per la medesima tipologia di accertamento – come nel caso del “vecchio” e del “nuovo” redditometro – e alla natura del metodo utilizzato. In caso di rettifiche fondate sui parametri e sugli studi di settore era stato, infatti, affermato dalle stesse Sezioni unite l’obbligo del contraddittorio, pur in assenza di un’esplicita previsione normativa, mentre in presenza di accertamenti originati dalle indagini finanziarie per la prevalente giurisprudenza di legittimità tale obbligo non sussisterebbe, nonostante che le presunzioni si applichino se il contribuente non indica i soggetti beneficiari e non prova che le movimentazioni del conto risultano dalle scritture contabili. Fino al pervenire alla paradossale situazione nella quale un accertamento notificato in assenza del contraddittorio potrebbe risultare allo stesso tempo nullo e valido con riguardo al recupero di imposte armonizzate e no.
La giurisprudenza
Nel corso del 2016 la Suprema corte e le Commissioni di merito hanno affrontato questa importante questione in numerose sentenze.
La Cassazione ha costantemente affermato che il difetto di contraddittorio può essere valutato dal giudice soltanto se la sua necessità risulta sancita a livello normativo (come nei casi, ad esempio, del “nuovo” redditometro, delle verifiche effettuate presso i locali del contribuente e della disciplina antielusiva) o giurisprudenziale (come nel caso degli accertamenti fondati sui parametri e sugli studi di settore).
La giurisprudenza di merito si sta, invece, esprimendo in senso contrario. La Ctr della Toscana – si veda l’altro articolo in pagina – ha, in particolare, ritenuto rilevante e fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto di ricevere copia del verbale e di disporre di 60 giorni per eventuali controdeduzioni soltanto se è stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali dell’attività e non in caso di controlli “a tavolino”. Questa situazione è stata ritenuta in contrasto con gli articoli 3, 24, 53, 111 e 117 della Costituzione, anche perché non sempre il contribuente è chiamato direttamente a fornire dati e documenti (si pensi ai casi di reperimento degli stessi presso terzi e dei conti bancari intestati a familiari, soci e amministratori). La Consulta ha peraltro già affermato, nella sentenza 132/2015, che nel nostro ordinamento vige sempre l’obbligo del contraddittorio.
La prassi
L’agenzia delle Entrate ha comunque opportunamente affermato, nella circolare 16/E del 2016, che il contraddittorio assume «nodale e strategica centralità per la compliance, perché rafforza la quantificazione della pretesa tributaria e riduce la conflittualità con i contribuenti», ribadendo le istruzioni già fornite in precedenti circolari. Gianfranco Ferranti