CASSAZIONE: Correo chi beneficia della «distrazione» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Corresponsabile nella bancarotta il manager che incamera i beni sottratti alla fallita anche se non è al corrente del dissesto
Correo chi beneficia della «distrazione»

Mer.2 – Roma. Concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per l’amministratore della Srl che beneficia dell’attività distrattiva messa in atto dall’amministratore unico di una Spa. La Cassazione (sentenza 46645) conferma la condanna a carico dell’amministratore di una società a responsabilità limitata verso la quale erano confluiti, senza corrispettivo, i beni di una Spa gestita da un amministratore unico, condannato per bancarotta per distrazione in un altro processo.
Secondo il ricorrente non c’erano elementi per affermare la sua responsabilità, visto che la condanna si era fondata su documenti rinvenuti presso la Spa dichiarata fallita e gestita da un “manager” condannato, a suo volta, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Ad avviso della difesa doveva considerarsi perlomeno plausibile che il materiale “probatorio” fosse non solo di parte ma anche non veritiero perché fornito da un bancarottiere. Di contro nel processo non c’erano documenti della “beneficiaria” delle distrazioni, che con la società “svuotata” dei capitali condivideva oggetto sociale e sede legale. Carte che avrebbe dovuto fornire il suo successore del ricorrente. Per la difesa la condanna per concorso nel reato si basava solo sulla carica rivestita nella Srl, elemento però non sufficiente senza la prova certa e inconfutabile della responsabilità dell’amministratore: il momento consumativo del reato coincide, infatti, con il compimento dei singoli atti distrattivi. Per finire mancava anche l’elemento soggettivo: la volontà di porre in essere operazioni di carattere distrattivo e la consapevolezza di recare un pregiudizio ai creditori.
Per la cassazione le prove della distrazione sono evidenti e non hanno bisogno di altri riscontri. La Spa aveva ceduto alla Srl risorse attive per centinaia di migliaia di euro oltre a immobilizzazioni immateriali per più di un milione di euro: tutto senza alcun canone di utilizzo. Nel “pacchetto” passato di mano c’erano anche merci e beni per un ammontare superiore ai 2 milioni di euro, oltre a compensazioni di credito per forniture che non costituivano pagamenti reali, ma semplici alchimie contabili. A queste si univano “sconti” del 30% praticate dalla fallita, in situazione di sofferenza, alla Srl. Per la Suprema corte basta per affermare la responsabilità, le “prove” non si fondavano, infatti, solo sui dati contabili della Spa, ma sulla lettura di questi incrociati ad altri elementi e alle perizie. Accertamenti esaurienti che rendevano superfluo acquisire la documentazione della Srl. La Cassazione precisa che per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione «il ruolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore».
Mentre non è richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ogni atto distrattivo è rilevante in caso di fallimento a prescindere dalla rappresentazione di quest’ultimo. Da ultimo la Cassazione respinge la tesi del ricorrente, secondo il quale la sua società si era impegnata a pagare i creditori della fallita tentando una politica di reinvestimento. Affermazione smentita dalle sentenze di merito. Patrizia Maciocchi

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