CASSAZIONE: Correzioni a favore, tempi stretti (Il Sole 24 Ore)

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Dichiarazioni. La Cassazione a sezioni unite chiarisce i termini di presentazione di un prospetto con effetti «pro-contribuente»
Correzioni a favore, tempi stretti

La dichiarazione rettificativa della precedente, che conduce a un risultato favorevole al contribuente, può essere presentata solo entro il termine di scadenza della dichiarazione dell’anno successivo. Resta salva la possibilità di richiedere il rimborso entro i 48 mesi dal pagamento e, in ogni caso, di dimostrare, in sede contenziosa, l’infondatezza della pretesa impositiva documentando eventuali errori commessi.
A chiarire la procedura da seguire per la correzione di errori contenuti nella dichiarazione presentata, sono le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13378 depositata ieri.
Una società aveva impugnato una cartella lamentando che la liquidazione delle imposte in essa contenute fosse frutto di un errore commesso nella dichiarazione originariamente presentata ma successivamente emendata. Entrambi i giudici di merito avevano rigettato il ricorso rilevando che la correzione della dichiarazione fosse avvenuta tardivamente.
La società aveva presentato ricorso in Cassazione, la quale con un’ordinanza interlocutoria (n. 18383/2015) aveva rimesso la decisione alle Sezioni Unite.
Il giudice rimettente aveva dato atto, infatti, di un differente orientamento giurisprudenziale formatosi negli anni a proposito dei termini di emendabilità in favore del contribuente della dichiarazione presentata.
In base all’articolo 2 comma 8 bis Dpr 322/98, il contribuente può rettificare a proprio favore la dichiarazione presentata per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante una dichiarazione integrativa da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalla predetta rettifica può essere utilizzato in compensazione.
Secondo una primo e maggioritario orientamento più garantista formatosi in seno alla Sezione tributaria della Suprema Corte, la scadenza prevista dal comma 8 bis (presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo) rileverebbe soltanto per compensare il credito risultante dalla rettifica. Resterebbe, infatti, impregiudicata, senza limiti temporali, la possibilità di rettificare errori che assoggetterebbero il contribuente a un’imposizione più gravosa rispetto alla sua effettiva capacità contributiva (in violazione all’articolo 53 della Costituzione).
Il secondo orientamento ritiene invece che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente possa essere presentata esclusivamente entro il termine di presentazione di quella dell’esercizio successivo.
Secondo le Sezioni unite l’introduzione della procedura per la dichiarazione a favore rappresenta un’alternativa al rimborso per il quale valgono termini differenti (articolo 38 Dpr 602/73). Tuttavia si tratta di termini amministrativi che non possono influenzare il diverso piano del processo tributario. Oggetto del contenzioso, infatti, è l’accertamento circa la legittimità della pretesa impositiva, anche se fondata sulla base dei dati forniti inizialmente dal contribuente. Ne consegue che la possibilità di emendare la dichiarazione in favore va esercitata non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, eventualmente compensando il credito risultante. Resta la possibilità di richiedere il rimborso delle somma versate entro il termine di 48 mesi dalla data del pagamento, indipendentemente dalla disciplina sulla dichiarazione integrativa. In ogni caso, il contribuente a prescindere dall’integrativa ovvero dall’istanza di rimborso, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria, allegando errori di fatto o di diritto commessi. La dichiarazione a sfavore resta, invece, emendabile entro l’ordinario termine di decadenza del potere di accertamento da parte del Fisco. Antonio Iorio

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