IL SOLE 24 ORE
Dichiarazioni. Dopo la sentenza 13378/2016 a Sezioni unite l’integrativa a favore andrebbe inviata entro l’anno successivo
Correzioni, rimborsi a ostacoli
La sentenza 13378/16 a Sezioni Unite della Cassazione, depositata il 30 giugno scorso, sulla ritrattabilità a favore della dichiarazione risulta molto più limitativa da quanto possa sembrare a una prima lettura.
In sostanza, il principio affermato dalla sentenza è che la possibilità di ritrattazione della dichiarazione a favore del contribuente può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva (con il credito che ne emerge utilizzabile in compensazione). Questo in base all’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98. La previsione dell’articolo 2, comma 8, dello stesso decreto, che prevede la possibilità di rettifica della dichiarazione entro i termini di decadenza dell’accertamento, va invece interpretata – secondo la Corte – come possibilità di rettifica solo nelle ipotesi di sfavore per il contribuente.
Rimane, sempre secondo la Cassazione, la possibilità, per fare valere situazioni favorevoli al contribuente, di utilizzare l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/73 (norma che comunque vale per l’imposizione diretta) oppure nell’ambito del processo tributario. Se il fatto di opporsi alla pretesa tributaria, facendo valere nel processo errori (a favore) commessi nella dichiarazione originaria non appare certo una novità (si vedano comunque talune perplessità che emergono dalla sentenza nell’altro articolo in pagina) molti dubbi si hanno sulla distinzione che le Sezioni Unite fanno tra il tema delle dichiarazioni integrative e quello della richiesta di rimborso. Infatti, in passato, accanto a pronunce che hanno chiaramente affermato la ritrattabilità della dichiarazione a favore entro i termini di decadenza dell’azione d’accertamento (ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/98) ve ne sono state altrettanto numerose che hanno di fatto riconosciuto all’istanza di rimborso validità di strumento atto a rettificare la dichiarazione. In sostanza, all’istanza di rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/73 è stato riconosciuto valore di istituto con il quale fare valere, nell’ottica del riequilibrio della sfera patrimoniale del contribuente, anche situazioni non derivanti dalla dichiarazione presentata.
Se, invece, si legge attentamente la sentenza 13378/16, quello che emerge è la netta distinzione svolta tra il campo applicativo della dichiarazione integrativa e quello del diritto al rimborso (si veda il punto 24 della sentenza e lo stesso principio di diritto enunciato). Come a dire (visto quanto anche riportato al punto 12, che va legato alla lettura dei punti precedenti) che il diritto al rimborso può essere esercitato solamente in relazione a elementi – portanti a un errore, duplicazione o inesistenza dell’obbligazione tributaria – derivanti dalla dichiarazione presentata. Invece, l’emendabilità della dichiarazione – circoscritta però solo al limite della dichiarazione successiva – può chiaramente riguardare fatti diversi da quelli originariamente dichiarati.
Da questo quadro ne emergerebbe che per fare valere elementi favorevoli non indicati originariamente in dichiarazione (un componente negativo di reddito, un credito d’imposta, una maggiore perdita) al contribuente sarebbe concessa solo la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore entro quella successiva. Non potrebbe, quindi, presentare nemmeno istanza di rimborso e gli resterebbe l’unica speranza di essere accertato per poi contestare la pretesa e quindi fare valere quelle situazioni a lui favorevoli non indicate nella dichiarazione.
Si tratta, tuttavia, di una impostazione non accettabile, che non tiene conto che la legittimità delle pretesa impositiva non guarda, ovviamente, solo al processo, ma anche alle precedenti fasi della dichiarazione, dell’accertamento e della riscossione. Inoltre, l’impostazione risulta comunque parziale in quanto la dichiarazione a favore non può essere circoscritta solo alla distinzione tra compensazione e rimborso: si dimentica infatti che la ritrattazione della dichiarazione può avere a oggetto l’indicazione di maggiori perdite, di maggiori riporti d’imposta e, comunque, di tutte quelle situazioni favorevoli che non necessariamente sfociano in un rimborso o nella compensazione del credito. Andrea Carinci Dario Deotto