CASSAZIONE: Credito Iva senza dichiarazione (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione/1. Due sentenze a Sezioni unite precisano le regole in caso di mancata presentazione
Credito Iva senza dichiarazione

Il contribuente ha diritto a recuperare il credito Iva derivante dalla dichiarazione omessa se dimostra che deriva da acquisti effettuati nell’ambito dell’attività di impresa e come tali detraibili. L’agenzia delle Entrate, in ogni caso, può contestare anche direttamente con l’iscrizione a ruolo, una dichiarazione che riporta un credito derivante da una precedentemente omessa, poiché rientra nei controlli formali consentiti dalla norma.
Ad affermare questi principi sono le Sezioni unite della Corte di Cassazione, che con due sentenze depositate ieri, risolvono questioni ampiamente dibattute.
Con la sentenza n. 17757 depositata ieri, l’alto consesso ha affrontato l’ipotesi in cui il contribuente vanti un credito Iva discendente da una dichiarazione omessa.
Le Sezioni unite hanno innanzitutto ripercorso le modifiche normative e richiamato l’orientamento della giurisprudenza comunitaria. Il fatto costitutivo del rapporto tributario con il fisco è ravvisato dall’effettività e liceità dell’operazione, così che obblighi di registrazione, dichiarazione e simili hanno una funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata cioè ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta. L’esercizio alla detrazione va quindi tutelato in misura sostanziale ed effettiva.
L’amministrazione finanziaria negli ultimi tempi, ha modificato il proprio orientamento consentendo al contribuente che ritiene il proprio credito Iva non dichiarato comunque fondato e spettante, di attestarne l’esistenza mediante la produzione di idonea documentazione (registri Iva, liquidazioni, fatture e così via).
Le Sezioni unite, in proposito, richiamando i principi comunitari, chiariscono che per la detraibilità dell’imposta occorre che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili. L’omessa presentazione della dichiarazione Iva dalla quale sarebbe scaturito un credito diventa così una violazione formale di valenza probatoria, con la conseguenza che l’infrazione diviene emendabile laddove si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il contribuente ha diritto alla predetta detrazione.
È stato così conclusivamente affermato il principio secondo cui la neutralità dell’Iva comporta che pur in mancanza della dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta sia riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente dimostra tutti i requisiti sostanziali per la detrazione e quindi che si tratti di acquisti finalizzati ad operazioni imponibili.In tale contesto, le Sezioni unite hanno precisato che l’amministrazione finanziaria può correggere il credito derivante da una dichiarazione omessa, anche attraverso il controllo automatizzato.
Sul punto, non a caso, sempre ieri, le Sezioni unite (sentenza n. 17758), hanno chiarito che nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento poiché è legittima la procedura del controllo automatizzato. Si tratta, infatti, di un riscontro che non interviene sulla posizione sostanziale ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi. È una mera attività esecutiva con la quale l’Ufficio finanziario si limita a riscontrare la correttezza della dichiarazione presentata anche rispetto ai dati e notizie presenti nell’anagrafe tributaria. Tale procedura può quindi legittimamente innescare l’azione del fisco, poiché al contribuente è sempre garantito il diritto di difesa, atteso che nel successivo giudizio potrà far valere il proprio credito dimostrando la sussistenza dei requisiti sostanziali. Laura Ambrosi

IN SINTESI
01 il nuovo orientamento
L’amministrazione finanziaria negli ultimi tempi, ha modificato il proprio orientamento consentendo al contribuente che ritiene il proprio credito Iva non dichiarato comunque fondato e spettante, di attestarne l’esistenza mediante la produzione di idonea documentazione (registri Iva, liquidazioni, fatture e così via)
02 il principio
È stato conclusivamente affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 17757) il principio secondo cui la neutralità dell’Iva comporta che pur in mancanza della dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta sia riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente dimostra tutti i requisiti sostanziali per la detrazione e quindi che si tratti di acquisti finalizzati a operazioni imponibili

03 l’iscrizione a ruolo
Sempre ieri le Sezioni unite (sentenza n. 17758), hanno chiarito che nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento poiché è legittima la procedura del controllo automatizzato

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