CASSAZIONE: Dal giudice di pace la «tenuità» del fatto non si applica (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Reati minori. Norme specifiche
Dal giudice di pace la «tenuità» del fatto non si applica

Milano. L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (articolo 131-bis del codice penale, introdotto dal dlgs 28/2015) non si applica ai procedimenti davanti al Giudice di pace. In tali processi “bagatellari” può trovare spazio solo la diversa e specifica «esclusione della procedibilità» prevista dalla legge istitutiva del Gdp (dlgs 274/2000).
La Quinta penale della Cassazione con la sentenza 13093/16, depositata ieri, ripercorre tutte le tappe più recenti dell’incrocio tra le due distinte procedure, dal precedente della Sezione feriale (38876/15) alla decisione della Corte costituzionale 25/15 che ammette un utilizzo “discrezionale”, da parte del legislatore, della tenuità del fatto (legittimando in quel caso la mancata previsione dei benefici della “tenuità” per l’omicidio colposo stradale).
La questione torna d’attualità grazie all’impugnazione del Procuratore generale di Roma contro la sentenza del giudice di pace di Palestrina che aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti di un imputato quarantenne.
Secondo la Quinta, che ha disatteso le stesse conclusioni del sostituto procuratore generale d’udienza, il ricorso è fondato per un dato testuale: il giudice di pace dispone di una “tenuità” propria (l’articolo 34 del dlgs 274/2000) che è sostanzialmente diversa da quella introdotta lo scorso anno nel Codice penale. Il fatto, per il Gdp, «è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonchè la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato». Il Gip, invece, può avallare il non doversi procedere per i reati puniti fino a 5 anni di carcere quando «per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, (…) l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».
Presupposti diversi, ambiti diversi e ruoli delle parti processuali diversi nei due istituti, argomenta la Quinta, non consentono un’indebita sovrapposizione. Tantopiù che, in fase di discussione parlamentare della legge sul Gdp, la Commissione giustizia della Camera aveva sottolineato l’opportunità di coordinare le due “tenuità”, invito però caduto nel vuoto. Il fascicolo, per una prevedibile nuova e corretta «esclusione della punibilità» torna così al Gdp di Palestrina. Alessandro Galimberti

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