CASSAZIONE: Dalle spese di lite non si sfugge (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

CASSAZIONE/ La mancata statuizione è omissione censurabile in sede di legittimità
Dalle spese di lite non si sfugge
C’è la condanna. Anche se la domanda è stata ridotta

Lun.27 – Ci sarà comunque la condanna alle spese di lite, anche nel caso in cui l’autorità giudicante avrà ridotto la domanda.
A sostenerlo sono stati i giudici della sesta sezione-2 civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 2709 dello scorso 11 febbraio.
I giudici della Cassazione hanno evidenziato come in materia di spese processuali la parte, già soccombente nei precedenti gradi di giudizio di merito, ma poi vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, avrà certamente diritto a ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative al giudizio di rinvio e a quello di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei precedenti gradi di merito. Pertanto nel caso in cui la parte ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione, sul punto, del giudice del rinvio integra un’omissione censurabile in sede di legittimità.
Inoltre se il giudice di appello, procede con la riforma, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, dovrà procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, e l’ onere andrà attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale,
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di piazza Cavour, il ricorrente era risultato vincitore all’esito della precedente sentenza pronunciata dalla Cassazione stessa e, di conseguenza, avrebbe avuto diritto alla liquidazione delle spese di giudizio anche in relazione ai precedenti gradi di merito. La Corte d’appello, invece, dopo aver accolto la domanda nel giudizio di rinvio, aveva liquidato le spese soltanto a quanto quel giudizio e a quello di cassazione; il che configurava, secondo gli Ermellini, una sicura omissione in considerazione dell’esistenza di una forma richiesta in tal senso.
Inoltre, per quanto riguarda i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, 3, questi non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito. Ne consegue, che la compensazione delle spese, anche nel giudizio di equa riparazione, postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso. Maria Domanico e Angelo Costa

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