CASSAZIONE: Danno da rumore a prova semplificata (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Immissioni sonore/1. Anche la liquidazione equitativa è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito
Danno da rumore a prova semplificata
Risarcimento anche senza documenti su specifiche patologie

Se i rumori molesti superano la normale tollerabilità scatta il risarcimento del danno. Il principio è stato ribadito dalla Terza Sezione civile della Suprema Corte in una recente decisione, la 13208/2017, depositata il 27 giugno.
Le immissioni rumorose che eccedano la soglia della normale tollerabilità sono di per sé idonee a provocare una compromissione dell’equilibrio psico-fisico del soggetto ripetutamente esposto ad esse.
Nel caso affrontata dalla Cassazione il giudice di legittimità ha ritenuto di confermare la sentenza impugnata con la quale i giudici di merito avevano condannato una società di capitali, esercente l’attività di discoteca in un edificio, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni provocati dalle immissioni rumorose, dell’importo di diecimila euro in favore di ciascuno dei proprietari degli appartamenti confinanti.
Nel primo motivo di ricorso la società (che aveva fatto ricorso contro la decisione della Corte d’appello) aveva censurato la pronuncia lamentando in particolare che i giudici di merito avevano omesso di considerare che l’accertata intollerabilità delle immissioni non esonera la parte dall’onere di provare una specifica compromissione della sua salute, non potendosi identificare il danno risarcibile come compromissione in sé stessa, né tantomeno con meri fastidi naturalmente conseguenti alle immissioni moleste.
A giudizio della Cassazione questo motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Infatti, osserva la Corte, i giudici d’appello, pur avendo osservato che i danneggiati avessero comunque documentato con certificazioni mediche le condizioni di salute in senso lato patologiche, conseguenti all’esposizione prolungata ad un livello eccessivo di rumore, avevano poi specificato che, pur in assenza di tale documentazione, si sarebbe in ogni caso dovuto presumere il danno subito dalle persone soggette alle immissioni intollerabili. Ne consegue che il dispositivo della sentenza risulta conforme a diritto, potendo il giudice, nella specifica materia, avvalersi della regola di comune esperienza secondo la quale le immissioni rumorose che eccedano la soglia della normale tollerabilità sono di per sé idonee a provocare una compromissione dell’equilibrio psico-fisico del soggetto ripetutamente esposto ad esse.
Si deve pertanto ritenere, conclude sul punto la Cassazione, che le allegazioni, la documentazione e l’evocazione di una regola di comune esperienza siano sufficienti ad integrare i necessari estremi dell’an e del quantum probatorio richiesti al fine dell’accoglimento della domanda risarcitoria.
È stato anche ritenuto infondato anche il secondo motivo di ricorso della società, con il quale aveva denunziato il mancato accertamento specifico compiuto dal giudice di merito in sede di quantificazione del danno, ribadendo che la liquidazione equitativa del danno è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questo, conclude la Cassazione, sia quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, sia quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto essa si presenti particolarmente difficoltosa, costituendo oggetto di un giudizio di fatto che si sottrae, se non inficiato da errori logico-giuridici, al controllo di legittimità.
Federico Ciaccafava

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