CASSAZIONE: Depenalizzazione a doppia via per i risarcimenti (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Strade separate con la sentenza di remissione
Depenalizzazione a doppia via per i risarcimenti

Milano. Strade separate per i risarcimenti civilistici collegati alle recenti leggi di depenalizzazione. Se la remissione degli atti all’autorità amministrativa fa sopravvivere la competenza della Corte d’appello – quanto appunto alle sole statuizioni in tema di risarcimento del danno da illecito – la depenalizzazione “civilistica” fa invece scivolare la titolarità a decidere in capo al nuovo giudice, che peraltro si occupa già della sanzione pecuniaria.
La Quinta penale della Cassazione (sentenza 15634/16 depositata ieri) sottolinea la diversa natura dei reati abrogati con il dlgs 8/2016 (depenalizzazione: trasformazione in illeciti amministrativi) rispetto a quella del dlgs 7/2016 (trasformazione in illeciti civilistici con sanzione, più eventuale richiesta di risarcimento davanti allo stesso giudice).
La vicenda si innesta in una decisione del Tribunale di Bologna a margine di una serie di reati contro la persona – dalle lesioni alla minaccia, passando per le ingiurie – terminata in appello con varie declaratorie di non doversi procedere per le intervenute modifiche legislative. La questione era come regolare le statuizioni civilistiche all’interno di un procedimento penale non ancora definito, ma “colpito” nel frattempo dalle depenalizzazioni di inizio anno.
Il relatore dopo aver ricostruito – nel codice e nella giurisprudenza – il legame tra l’azione penale e quella civilistica di risarcimento (si veda da ultimo la sentenza 12/2016 della Corte Costituzionale, che ribadisce la sostanziale indipendenza fissata dal codice di procedura del 1989) – rimarca le differenze tra i due decreti legislativi di inizio anno. Differenze che comportano una chiara separazione sulla sorte delle azioni di restituzione già avviate dentro i processi nel frattempo cancellati dalle due depenalizzazioni: nel caso di trasmissione degli atti all’autorità amministrativa il giudice penale dovrà contestualmente decidere le sorti della costituzione di parte civile, applicando cioè le regole generali del codice di procedura penale (articolo 578 sulle declaratorie di estinzione del reato).
Ben diversa è la soluzione, sottolinea invece la Quinta, nel caso in cui la competenza, per effetto della depenalizzazione “civilistica”, passa dal giudice penale – che dichiara il non (più) doversi procedere – al collega della sezione civile. In questa ipotesi se si applicasse analogicamente il modello della depenalizzazione amministrativa, mantenendo cioè la competenza in capo al giudice penale remittente, si creerebbe la situazione paradossale per cui il nuovo giudice investito per legge della cognizione della domanda di risarcimento non potrebbe in realtà decidere, a causa della pre-statuizione del collega del penale.
In sostanza, chiosa la Quinta, dal raffronto delle due discipline di depenalizzazione entrate in vigore a gennaio non si ravvisa una eadem ratio, pertanto l’apprezzamento sull’illecito civile rimasto in sospeso deve seguire strade e procedure ben distinte. Alessandro Galimberti

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