CASSAZIONE: Diritto al compenso, procedura speciale ko (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Ordinanza
Diritto al compenso, procedura speciale ko

Lun.18 – Nel caso in cui la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso a favore di un avvocato, ma si estenda anche ai presupposti del diritto a ricevere il compenso stesso, non sarà ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 794/1942,
Lo hanno ribadito i giudici della sesta sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 13175 dello scorso 24 giugno.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al tribunale l’avvocato Tizio esponeva che aveva svolto su incarico e per conto del comune attività professionale sia in sede giudiziale, nel giudizio dinanzi alla corte d’appello di definito con sentenza, sia in sede stragiudiziale, mediante la formulazione di un parere in merito ad una proposta transattiva; che, inoltrata all’ente comunale la nota – specifica delle sue spettanze, aveva ricevuto in pagamento la minor somma.
Tizio chiedeva che il comune fosse condannato al pagamento della somma restante.
Costituitosi, il comune contestava, preliminarmente, la competenza dell’adito giudice e, nel merito il valore della controversia ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento, lo svolgimento di singole attività in relazione a talune voci della parcella «e con riguardo stragiudiziale persino il conferimento dell’incarico, nonché le spese».
Con ordinanza il tribunale in composizione collegiale dichiarava la propria incompetenza e la competenza a decidere della corte d’appello.
I giudici del tribunale sottolineavano che l’eccezione di incompetenza era fondata «anche in ragione della non contestazione in ordine allo svolgimento della prestazione, da parte del comune resistente»; che doveva propriamente, ai sensi dell’art. 14 del dlgs n. 150/2011, reputarsi competente la corte d’appello, quale ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato Tizio aveva prestato la propria opera, atteso che nella fattispecie l’oggetto del giudizio concerneva la mera attività di liquidazione del compenso.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l’avvocato Tizio; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Lamezia Terme con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. Maria Domanico

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