IL SOLE 24 ORE
Cassazione. La posizione di garanzia del committente e del coordinatore
Dopo la fine dei lavori edili il cantiere non è chiuso
Resta l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavoratori
Roma. Il cantiere non può considerarsi chiuso una volta ultimati i lavori di carpenteria: per gli addetti resta dunque l’obbligo di vigilare sulla sicurezza degli operai. La Cassazione, con la sentenza 19208 depositata ieri, accoglie il ricorso del pm contro la decisione del giudice per le indagini preliminari di dichiarare il non luogo a procedere nei confronti del coordinatore per la sicurezza e del committente, accusati di omicidio colposo per la morte di un operaio.
Secondo il pm, il cantiere, al momento dell’incidente non poteva dirsi chiuso, perché erano ancora in corso alcune attività. Ad iniziare dallo “scassero” delle forme utilizzate per i pilastri di cemento armato, tanto più che non c’era stata nessuna rituale comunicazione di fine lavori alla committente da parte della ditta affidataria.
Per la Suprema corte ci sono certamente margini per una lettura alternativa a quella data dal gip, come evidenziato dal consulente tecnico che aveva considerato verosimile la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta degli indagati e l’evento. Molte le irregolarità riscontrate: dall’omessa verifica degli obblighi relativi all’applicazione delle disposizioni sulla sicurezza previste dal Piano di sicurezza e coordinamento, alla mancata verifica della validità del contratto di subappalto, in realtà nullo in origine per l’assenza di dettagli sui costi della sicurezza.
La Cassazione mette l’accento sul primario compito di coordinamento delle attività di più imprese nell’ambito di uno stesso cantiere attribuito al coordinatore dalla legge (Dlgs 89/2008). Secondo la norma, per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo nel quale si effettuino lavori edili: dalla costruzione alla demolizione. Si pone dunque in netto contrasto con la legge l’interpretazione in base alla quale con la fine dei lavori edili si esaurisce la posizione di garanzia del coordinatore per l’esecuzione e del committente. Per la Cassazione, ciò che mantiene operante tale ruolo non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti i lavori edili o di ingegneria civile, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione tipiche dell’attività di cantiere nel suo complesso.
L’esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile – scrivono i giudici – serve, a connotare, in ragione del tipo di attività svolta, il cantiere temporaneo o mobile, ma non è sufficiente a definire anche i suoi limiti spaziotemporali «diversamente correlati al perfezionamento di tutte le fasi di lavorazione anche successive ai lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto, funzionali al collaudo e alla consegna dell’opera». La vicenda, sottolinea la Cassazione, impone, in sede di udienza preliminare, un esame più dettagliato del fatto e del comportamento dei singoli indagati. Patrizia Maciocchi