CASSAZIONE: Doppio reato edilizio senza tenuità (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

 

Cassazione. La violazione di due norme penali della stessa specie esclude la non punibilità

Doppio reato edilizio senza tenuità

 

 

 

Roma. Esclusa la particolare tenuità del fatto per chi costruisce un soppalco, alzando il tetto, e apre due punti luce sulla facciata esterna di un palazzo situato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il tutto senza la Dia e senza il permesso di costruire. La violazione contemporanea di due disposizioni di legge relative a reati della stessa specie sbarra la strada alla non punibilità, prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale, nei casi in cui l’offesa al bene tutelato sia lieve.

La Corte di cassazione, con la sentenza 44319, respinge tutte le giustificazioni dell’autore degli abusi, che aveva di fatto creato all’interno del suo palazzo un vero e proprio piano ammezzato, con una scala interna che portava al soppalco “intermedio” alto 2 metri e 30, dotato di due bagni e di un paio finestre “lucifere” prive di affaccio ma visibili dall’esterno dell’immobile. Per fare il soppalco i solai di copertura erano stati alzati di almeno mezzo metro, una circostanza che aveva indotto il vicino a costituirsi parte civile per i danni. Malgrado il ricorrente abbia avuto torto su tutti i punti, la Cassazione annulla la sentenza impugnata per quanto riguarda la sanzione. Un “benefico” effetto della sentenza della Corte costituzionale (56/2016) in virtù della quale il delitto paesaggistico, se con l’abuso non si verifica un aumento volumetrico superiore a quanto indicato dalla norma (articolo 181, comma 1 bis, del Dlgs 42/2004) é “derubricato” a semplice contravvenzione.

Ma, anche se la pena è abbattuta, la condotta non può restare impunita, come sarebbe accaduto se i giudici avessero accolto la richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale.

Per la Cassazione, correttamente, la Corte di merito aveva escluso che nel caso di creazione di un nuovo piano abitabile, si possa parlare di offesa di particolare tenuità. Sul punto i giudici di merito avevano respinto la tesi della difesa secondo la quale l’altezza di 2,30 metri avrebbe escluso l’abitabilità, a fronte di una previsione di legge che fissa la soglia minima a 2 metri e 70. Secondo la Cassazione, infatti, i 40 centimetri in meno sono certamente di ostacolo all’agibilità, ma non impediscono al proprietario dell’immobile di vivere comodamente nel suo ammezzato con doppi servizi.

La tenuità del fatto, abitabilità a parte, non avrebbe comunque potuto essere riconosciuta, perché erano state violate in contemporanea più disposizioni della legge penale: il Codice sui beni paesaggistici (articolo 181, Dlgs 42/2004) e il Testo unico sull’edilizia (articolo 44, lettera c, Dpr 380/2001). L’articolo 131-bis del Codice penale non può essere applicato, quando l’imputato commette più reati della stessa indole, o infrange più volte «la stessa o diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”». Per la Suprema corte è la stessa norma a considerare il fatto nella sua dimensione “plurima”: una valutazione d’insieme che rende irrilevante l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui questo si articola. Non passa neppure la questione sollevata dalla difesa sulla legittimazione del vicino, che non aveva provato alcun danno, a costituirsi parte civile. La Suprema corte spiega, infatti, che non è necessario fornire la dimostrazione del pregiudizio subìto. Nel caso di abusi edilizi il proprietario confinante può costituirsi parte civile non solo se vengono violate le norme civili che regolano le distanze tra le costruzioni, ma anche nel caso di inosservanza di queste indipendentemente dalle distanze. Trasferendo il principio al caso esaminato, l’innalzamento del solaio con conseguente aumento della volumetria abitabile e del carico urbanistico, fatto violando le norme sulle costruzioni, era potenzialmente idoneo a produrre un danno al vicino. Tanto basta per affermare il diritto al risarcimento. Patrizia Maciocchi

Foto del profilo di Andrea Gentile

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