CASSAZIONE: Due vie per i reati depenalizzati (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

 

 

 

Cassazione

Due vie per i reati depenalizzati

In caso di reato depenalizzato il giudice dell’impugnazione deve assolvere l’imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato revocando anche quanto stabilito in favore della parte civile. Al contrario, il giudice dell’esecuzione, pur pronunciando la stessa assoluzione, non revoca i capi relativi al danneggiato. Sono queste le conclusioni cui sono giunte le s.u. penali della Cassazione che, con sentenza 46688 del 7/11/2016, hanno assolto dall’accusa di danneggiamento continuato due imputati, eliminando anche i capi della decisione relativi alla parte civile. Dopo aver esaminato gli effetti della depenalizzazione Piazza Cavour ha affermato: «In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, sottoposto a sanzione pecuniaria civile, ai sensi del dlgs 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice della impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Il giudice della esecuzione, viceversa, revoca, con la stessa formula, la sentenza di condanna o il decreto irrevocabili, lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili». La formula assolutoria usata nelle due fasi processuali è sempre la stessa: il fatto non è più previsto dalla legge come reato. I Supremi giudici precisano inoltre che il diritto della parte civile già costituita nel processo penale che si conclude con la revoca dei capi della sentenza concernenti i suoi interessi non rimane assolutamente menomato al punto da dovere espletare il proprio onere probatorio come se l’istruttoria già compiuta nella sede penale fosse rimasta totalmente azzerata. Infatti la stessa Cassazione ha più volte chiarito che viene riconosciuto al giudice civile, adito per il risarcimento del danno, l’onere del riesame dei fatti emersi nel procedimento penale, pure conclusosi con sentenza assolutoria. La fase istruttoria, dunque, non va ripetuta e in questo modo la soluzione adottata dalle Sezioni unite civili non compromette il diritto di difesa.  Debora Alberici 

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