CASSAZIONE: Falsi in bilancio, ancora stretta (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Lo ha chiarito la Cassazione, alla luce della riforma che ha esteso la soglia di punibilità
Falsi in bilancio, ancora stretta
Sanzioni anche se manca danno concreto dall’omissione

Lun.23 – La mancata esposizione di poste attive e passive effettivamente esistenti nel patrimonio sociale è sempre punibile. Secondo la «nuova» formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., il falso in bilancio è sanzionato anche se manca la causazione di un danno concreto. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 20256 del 16 maggio 2016 (si veda ItaliaOggi, 17/05/2016).
Per giungere a tale conclusione, la sentenza prende in esame le modifiche che hanno interessato, per effetto della legge 69 del 2015, la disciplina delle false comunicazioni sociali, inasprendo il relativo trattamento sanzionatorio.
Gli Ermellini rammentano che la nuova versione delle norme sopra richiamate configura due reati di pericolo concreto, per i quali non rileva più la causazione di un evento di danno.
Non solo. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo permane il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ma il dolo viene rafforzato attraverso l’introduzione dell’avverbio «consapevolmente», che appare indicativo della volontà di escludere la rilevanza del dolo eventuale. Viene tuttavia meno l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico, con la conseguenza che la condotta di amministratori, direttori generali o dirigenti preposti nella redazione dei documenti contabili societari assume rilevanza penale anche se l’inganno non lede soci e creditori.
Per le società non quotate, inoltre, è scomparsa dall’art. 2621 c.c. la procedibilità a querela della persona offesa, rivelandosi così l’intenzione di recuperare coerenza sistematica attraverso la tutela esclusiva dell’informazione societaria.
L’inasprimento sanzionatorio è stato altresì determinato dall’eliminazione delle soglie di punibilità, cui ha corrisposto una riformulazione delle condotte tipiche, ora integrate dall’esposizione in bilancio di «fatti materiali non rispondenti al vero» ovvero dalla omissione di fatti la cui comunicazione è imposta dalla legge. Sempre in riferimento alle non quotate, inoltre, è stato precisato che i «fatti materiali» indicati o occultati debbono essere «rilevanti».
Il nodo critico delle modifiche apportate dalla citata legge 69 del 2015 resta, tuttavia, l’espunzione dello specifico riferimento alle «valutazioni» contenuto nel testo previgente degli artt. 2621 e 2622.
E invero, sulla questione si è venuto a creare un acceso contrasto giurisprudenziale (cfr. Cass. pen. 9186/2016; Cass. n. 890/2016; Cass. n. 3374/2015) che è stato risolto dalle sezioni unite della Suprema corte con la sentenza del 31 marzo 2016 (la cui motivazione non è stata ancora depositata).
In tale occasione il supremo consesso ha interpretato la norma nel senso di non escludere la rilevanza del falso cosiddetto «qualitativo» allorché, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente si sia discostato da tali criteri consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Ponendosi, i novellati artt. 2621 e 2622, in un rapporto di continuità normativa rispetto alla fattispecie precedente, è certamente condivisibile la tesi delle sezioni unite circa il permanere della rilevanza delle «valutazioni» ai fini delle configurabilità del reato di falso in bilancio.
Ebbene, nella pronuncia che qui si commenta, i giudici di legittimità, per la prima volta, hanno preso atto di tale interpretazione, sebbene non abbiano ritenuto necessario approfondire la questione, dal momento che la condotta contestata nel caso di specie, anche a voler propendere per un’interpretazione più restrittiva della nozione di «fatti materiali», è stata ritenuta comunque penalmente rilevante.
Nessun dubbio sussiste, dunque, in merito alla riconducibilità di detta condotta alle fattispecie penali descritte dalla nuova formulazione delle norme sopra richiamate.
Un ulteriore passaggio di interesse della sentenza riguarda, poi, la precisazione secondo cui la modifica degli artt. 2621 e 2622 conferma l’irrilevanza penale delle condotte che riguardano comunicazioni «atipiche», comunicazioni interorganiche e quelle dirette a un unico destinatario, sia esso soggetto privato o pubblico.
La Cassazione ritiene infatti che tali comunicazioni, sussistendone le condizioni, possano configurare, a seconda dei casi, i reati di truffa ovvero quelli di impedito controllo, aggiotaggio od ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (previsti dagli artt. 2625, 2637 e 2638 c.c.), nonché quello di manipolazione del mercato, di cui all’art. 185 Tuf.
Per converso, le comunicazioni sociali rilevanti tipizzate restano quelle che erano state introdotte dalla precedente riforma nel 2002, individuate nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni dirette ai soci e al pubblico previste dalla legge.
I giudici di legittimità, in definitiva, hanno compiuto il lodevole sforzo di fornire plurime utili precisazioni in ordine al «nuovo» reato di falso in bilancio. Peraltro, sebbene non sia stata approfondita la questione della rilevanza penale del falso cosiddetto valutativo, si ritiene di poter affermare che la pronuncia abbia accolto il principio espresso dalle sezioni unite.
Non resta, dunque, che attendere il deposito delle motivazioni della sentenza pronunciata da queste ultime lo scorso 31 marzo al fine di comprendere appieno le ragioni che hanno indotto la Cassazione a propendere per la soluzione della rilevanza del falso valutativo. Stefano Loconte e Giusy Antonelli

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