CASSAZIONE: Falsi in bilancio sempre puniti (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La Cassazione sulla disciplina post-riforma. Non serve il superamento della soglia
Falsi in bilancio sempre puniti
Manager condannato anche se non lede soci e creditori

I manager rischiano la condanna penale per falso in bilancio anche se «l’inganno» non lede soci e creditori. Non solo. Non è più necessario il superamento di una soglia nella contabilità taroccata. Si tratta, insomma, di un reato di pericolo punibile per dolo specifico. È questo, in sintesi, quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 20256 del 16 maggio 2016.
Confermando la colpevolezza di un liquidatore, di fatto, però, salvato dalla prescrizione, la quinta sezione penale ha fornito una serie di interessanti chiarimenti sull’articolo 2622 del codice civile dopo la riforma attuata con la legge 69 del 2015.
Prima di tutto, hanno osservato i Supremi giudici, per la configurabilità del reato è necessario il dolo specifico, caratterizzato dal fine di procurare per sé o per gli altri un ingiusto profitto.
Ma non basta. Le modifiche legislative hanno ampliato l’ambito di operatività dell’incriminazione delle false comunicazioni sociali, avendo comportato, come evidenziato, l’eliminazione dell’evento e delle soglie previste dal precedente testo dell’art. 2622 cod. civ., mantenendo invece nella sostanza identico il profilo della condotta tipica. In tal senso l’odierno fenomeno successorio assume caratteristiche opposte a quello generato dal dlgs n. 61/2002, che aveva invece ristretto gli orizzonti applicativi della fattispecie tracciati nell’originario testo della disposizione del codice civile. Ma non è in dubbio che tra la fattispecie previgente e quella di nuova configurazione nell’art. 2621 cod. civ. sussista un evidente rapporto di continuità normativa.
In altre parole, le nuove norme prevedono due reati di pericolo, integrati a prescindere dall’aver causato di un danno a soci o ai creditori, che ripropongono in buona parte il profilo strutturale della fattispecie contravvenzionale contenuta nel previgente testo dell’art. 2621 cod. civ. Scompare altresì per le società non quotate la procedibilità a querela della persona offesa, rivelandosi in tal senso l’intenzione di recuperare coerenza sistematica attraverso la tutela esclusiva della trasparenza dell’informazione societaria. Quelli di nuovo conio rimangono invece reati propri degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori.
Anche la Procura generale del Palazzaccio ha chiesto al Collegio di legittimità di assolvere l’imputato, accusato di aver esposto poste false in bilancio, per prescrizione ma di confermare la responsabilità penale e quindi il risarcimento del danno alle parti civili. Debora Alberici* *cassazione.net

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