IL SOLE 24 ORE
Cassazione. Depositata l’ordinanza che rinvia il tema della rilevanza penale delle valutazioni alle sezioni unite
Falso in bilancio, scelte legislative sotto esame
Sab. 5 – Alla fine un pasticcio nella redazione del nuovo falso in bilancio rischia di compromettere una riforma che ha molto di buono. Ieri è stata depositata l’ordinanza n. 9186 della Quinta sezione con la quale si spiegano le motivazioni che hanno condotto al rinvio alle Sezioni unite per sciogliere il nodo della rilevanza penale delle valutazioni (sull’informazione provvisoria si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Nell’ordinanza si dà conto dei due diversi orientamenti che hanno reso necessario l’intervento delle Sezioni unite, espressi, quanto a quello di parziale abrogazione dei falsi valutativi, dalla sentenza Crespi (n. 33774/2015), quanto a quello favorevole a una conservazione di rilevanza penale per le valutazioni che si scostano dai principi aziendalistici e normativi, dalla sentenza Giovagnoli (n. 890/2016). In entrambe, però, ricorda l’ordinanza, si mettono in evidenza passaggi dell’iter normativo che corroborano le rispettive tesi. Così, la sentenza Crespi precisa che, nella versione originaria del disegno di legge si attribuiva peso penale alle informazioni false, adottando un’espressione lessicale idonea a comprendere anche le valutazioni: il cambiamento, centrato sulla nozione di fatti materiali e sulla soppressione del vecchio inciso «ancorché oggetto di valutazioni», sarebbe un chiaro indice della volontà del legislatore di escludere dal perimetro penale i falsi valutativi. La successiva sentenza, invece, valorizza, tra l’altro, il concetto di rilevanza della condotta, utilizzato dal legislatore per limitare o escludere dalla punibilità i fatti di minore gravità. Il tutto letto, però, in parallelo con uno dei cardini del nuovo falso e, cioè, la cancellazione delle soglie di rilevanza penale che caratterizzavano il vecchio falso in bilancio introdotto nel 2002. In questo modo, sottolinea adesso l’ordinanza «l’utilizzo del criterio della rilevanza fa da contrappeso all’eliminazione delle soglie di punibilità e del riferimento esplicito alle valutazioni estimative che figurava nella precedente formulazione degli articoli 2621 e 2622 del Codice civile e riafferma il potere discrezionale del giudice in materia di accertamento del coefficiente di significatività della falsa rappresentazione, da apprezzarsi in concreto al di là di ogni predeterminazione positiva in termini quantitativi».
In termini più politici, però, l’insostenibilità di una conferma delle soglie da parte di una maggioranza che aveva bollato come di fatto depenalizzato il falso targato Berlusconi (soglie che sono state confermate e, anzi, elevate nel recente intervento sui reati tributari), ha condotto alla cancellazione del riferimento alle valutazioni, provocando una condizione di oggettiva incertezza sulla quale adesso dovranno intervenire le Sezioni unite. Con il rischio di annacquare una riforma che, per molti elementi, è nel segno di una maggiore severità (oltre alle soglie è cancellata la procedibilità a querela e le sanzioni sono le più alte in Europa). Un paradosso. Tanto più se si tiene presente che la nozione di «fatti» penalmente rilevanti, prima del 2002, non aveva mai dato luogo a dubbi sull’inclusione delle valutazioni, elemento che in audizione alla Camera venne ricordato dal procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, che sottolineò come il nodo delle valutazioni non dovesse esistere e come «sarebbe veramente singolare che si decidesse di riaprire la porta principale al falso in bilancio e di escludere le valutazioni. Il 99% delle poste in bilancio sono valutazioni». Giovanni Negri