IL SOLE 24 ORE
Sezioni unite. Le motivazioni della sentenza che precisa la tutela penale: una scelta diversa negherebbe la funzione dell’illecito
Falso in bilancio, stime comprese
Tutto il documento è costituito da valutazioni guidate da parametri legali e contabili
Sab. 28 – Milano. Un bilancio è fatto di valutazioni. E allora «sterilizzare il bilancio con riferimento al suo contenuto valutativo significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura». Di conseguenza è sbagliata la contrapposizione tra fatti materiali da esporre in bilancio e valutazioni, perchè un bilancio non contiene fatti, ma il racconto di quei fatti. «Vale a dire: un fatto per quanto “materiale”, deve comunque, per trovare collocazione in un bilancio essere “raccontato” in unità monetarie e, dunque, valutato (o, se si vuole, apprezzato)». Via libera quindi alla rilevanza penale delle valutazioni. È stata depositata ieri la sentenza delle Sezioni unite penali n. 22474, con le motivazioni della decisione presa, e anticipata con informazione provvisoria, al termine dell’udienza del 31 marzo scorso.
La pronuncia risolve il contrasto sorto tra le sezioni semplici della Corte, divise sulla persistenza della rilevanza penale delle valutazioni dopo la riforma del falso in bilancio in vigore da un anno. Tutta colpa di quattro parole, «ancorché oggetto di valutazioni», che accompagnavano la vecchia versione del Codice civile, abbinate ai «fatti materiali», e che, invece, ora sono omesse.
Le Sezioni unite ricordano che il Codice civile regolamenta la disciplina del bilancio con gli articoli da 2423 a 2427, puntualizzandone i criteri di redazione, imponendone canoni di valutazione e definendo il contenuto della nota integrativa. Pertanto, il bilancio, osserva la sentenza, in tutte le sue componenti (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa) è un documento dal contenuto essenzialmente valutativo, nel quale confluiscono dati certi (per esempio, il costo di acquisto di un bene), dati stimati (il prezzo di mercato di una merce) e dati congetturali (le quote di ammortamento). Il suo redattore non può così non operare valutazioni, sia pure guidate da criteri di legge, da indicazioni europee (direttiva 2013/34/Ue) e dall’elaborazione dottrinale (princìpi contabili Oic e Ifrs).
La tesi favorevole alla cancellazione delle valutazioni dal penale sottolinea che «materiale» sarebbe sinonimo di «oggettivo» e comunque di «a valutativo». Invece, è il parere delle Sezioni unite, l’articolo 2638 del Codice civile, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, prevede espressamente la condotta del soggetto attivo che espone fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni: dunque per il legislatore un fatto materiale può essere oggetto di valutazione in sede di bilancio.
In ogni caso, quando era in vigore la precedente versione del Codice civile, ricordano le Sezioni unite, la Cassazione non aveva mai dubitato del valore solo concessivo del contestato «ancorché oggetto di valutazioni». E, se questa superfluità è accertata, non si vede perchè, puntualizzano ancora i giudici, la sua attuale soppressione dovrebbe vincolare l’autorità giudiziaria quando non lo faceva la sua presenza.
La soppressione allora deve essere considerata irrilevante: in bilancio vanno esposti tutti quei fatti suscettibili di una traduzione in termini monetari e contabili e tutti quegli elementi di composizione del patrimonio aziendale «come valutati dal redattore del bilancio secondo i parametri, legali e scientifici, che lo stesso deve rispettare». Escludere le valutazioni condurrebbe a vanificare la risposta penale proprio sul versante della trasparenza aziendale.
Quanto alla rilevanza, questa misura un’alterazione apprezzabile dei dati di bilancio e deve avere la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. Allora, cancellate le soglie, il giudice recupera spazi nella definizione della incisività dell’informazione falsa contenuta nel bilancio. Giovanni Negri